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Nel decreto 1 maggio (Decreto Lavoro), sono state inserite delle misure che stabiliscono incentivi all’assunzione di lavoratori con disabilità. Vediamo cosa è previsto

Con l’approvazione del Decreto lavoro nel consiglio dei Ministri il 1 maggio (decreto legge 4 maggio 2023, n.48 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 maggio 2023, ndr) sono state introdotte anche due misure per i lavoratori con disabilità. Si tratta di incentivi alle assunzioni di persone disabili, previsti dall’articolo 28 della norma, e incentivi alla formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in attesa di una riforma della Legge 68/99, come dichiarato dalla Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.
Nello specifico, le misure prevedono un sostegno agli Enti del Terzo Settore che assumono giovani con disabilità a tempo indeterminato e un incentivo per gli Enti che svolgono l’intermediazione e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Vediamo le misure nel dettaglio.

INCENTIVO PER ENTI DEL TERZO SETTORE CHE ASSUMONO
Nel decreto viene stabilito lo stanziamento di un Fondo finalizzato alla erogazione di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni   di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che assumano no abbiano assunto persone con disabilità fino ai 34 anni compresi, con contratto a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto.
Il fondo è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.
Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 1 marzo 2024, stabilirà le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonchè le procedure di controllo.

ALTRI INCENTIVI            
L’articolo 10 del decreto viene dedicato agli incentivi previsti per datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato percettori di Assegno di inclusione. A questi viene riconosciuto, per un massimo di 12 mesi, un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Se il contratto è a tempo parziale, l’enoero scende al 50% con limite di 4.000 euro.
Tali agevolazioni vengono previste per i soli percettori di assegno di inclusione (sino aeesi persone con o senza disabilità).
E’ poi previsto un contributo pari al 60% dell'intero incentivo di cui sopra (riconosciuto ai datori di lavoro) o un contributo pari all'80% (a seconda che sia contratto a tempo determinato o indeterminato) agli enti del terzo settore e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

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Redazione

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