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Quanti disabili deve assumere un’azienda? Nel privato e nel pubblico funziona allo stesso modo? Come ci si iscrive alle liste speciali delle categorie protette? Facciamo il punto della situazione

L’inserimento lavorativo delle persone disabili è regolamentato in Italia dalla Legge n. 68 del 23 marzo 1999 che, già dal primissimo comma, dichiara il proprio intento di promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

COSA SI INTENDE PER COLLOCAMENTO MIRATO
L’Art. 2 spiega che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

A CHI SI APPLICA IL COLLOCAMENTO MIRATO
Possono iscriversi alle liste delle cosiddette “categorie protette”, e di conseguenza accedere al collocamento mirato, tutti i lavoratori come definiti ai sensi sempre del comma 1 Art. 1 della Legge 68:
a)      persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali handicap intellettivo cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile – con conseguente riduzione della capacità lavorativa – superiore al 45%;
b)      invalidi del lavoro con un grado di invalidità, accertata dall’INAIL, superiore al 33%;
c)       non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, o sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
d)      invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978 e successive modificazioni.

COME ISCRIVERSI ALLE LISTE SPECIALI
Gli organismi individuati dalle Regioni, denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti destinatari della Legge 68.
Gli uffici competenti sono inoltre responsabili dell'avviamento lavorativo, della tenuta delle liste, del rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, della stipula delle convenzioni e dell'attuazione del collocamento mirato
Sono, di norma, scelti come “uffici competenti” i Centri per l’impiego di ciascuna provincia. Sono questi dunque i luoghi a cui fare richiesta d’iscrizione alle liste di categorie protette. Prima di far questo, però, occorre munirsi di una certificazione che attesti il possesso della percentuale di invalidità necessaria per l’iscrizione.

GLI OBBLIGI DEI DATORI DI LAVORO
Ai sensi del comma 1 dell’Art. 3 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:
a)      sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b)      due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c)       un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per adempiere ai suddetti obblighi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 7 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti oppure attraverso la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla stessa Legge 68.

Il Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 è intervenuto sulle modalità di assunzioni obbligatorie prevedendo che i datori di lavoro privati possano assumere i lavoratori mediante richiesta nominativa ma anche che, decorsi 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione, gli stessi siano tenuti a presentare richiesta numerica individuando con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti nelle apposite liste.

Eccezionalmente, il datore di lavoro può chiedere di essere esonerato dall’assunzione obbligatoria se la sua attività rientra in uno dei seguenti settori:
·         edile;
·         trasporto aereo, marittimo, terrestre: per il personale viaggiante/navigante;
·         impianti a fune;
·         minerario.

ENTI PUBBLICI E CONCORSI
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’Art. 3, anche agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
Il comma 1 dell’Art. 16 stabilisce che i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri (agevolazione prevista anche dall’Art. 20 della L. 104). L'iscrizione alle liste del collocamento non è indispensabile per la partecipazione alla procedura selettiva, ma solo al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Pertanto, l’unica certificazione medica che può essere richiesta per l’accesso all’impiego pubblico della persona con disabilità è la certificazione attestante l’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire oppure di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.

Per le aziende, siano esse pubbliche o private, che non ottemperino agli obblighi di legge sulle assunzioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette il comma 1 dell’Art. 15 prevede sanzioni amministrative commisurate alla mancanza di rispetto dell’obbligo prescritto. Le sanzioni pagate dai datori di lavoro che non ottemperano all’obbligo di assunzione di invalidi sono destinate al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

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Alessandra Babetto

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