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La Corte dei Conti ha redatto una analisi approfondita dell’applicazione della legge sul Dopo di Noi, in relazione alle risorse spese, previste dall’apposito Fondo. Le Regioni sono in ritardo, e solo sei hanno ricevuto tutte le somme assegnate

La legge c’è, i soldi pure. Chi ne avrebbe bisogno, ancora di più. Ma nel percorso qualcosa si inceppa, e quelle risorse, stanziate centralmente dallo Stato per le singole Regioni, non arrivano a destinazione, ovvero a persone con disabilità prive del sostegno familiare, che dovrebbero essere i beneficiari di progetti per il Dopo di Noi.
E’ questa, in estrema sintesi, la fotografia che emerge dalla analisi conclusiva che la Corte dei Conti ha realizzato sull’attuazione delle misure volte al benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, previste nel “Fondo Dopo di Noi” .

Dei circa 466 milioni di euro stanziati tra il 2016 e il 2022 per l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità grave e senza sostegno famigliare, soltanto 240 sono stati effettivamente trasferiti alle Regioni, che non hanno provveduto a rendicontare l’effettiva attribuzione delle risorse ai destinatari. Solamente sei Regioni risultano aver ricevuto tutte le somme complessivamente assegnate.
E’ quanto balza all’occhio dalla approfondita analisi analisi conclusiva, approvata con Delibera n. 55/2022/G, che la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha condotto sull’attuazione delle misure previste dalla LEGGE sul dopo di Noi (Legge 22 GIUGNO 2016, N. 112) e relativo Fondo.

Nel documento, la magistratura contabile, oltre a rilevare come il numero dei beneficiari (tra i 100 e i 150 mila) sia stato stimato in modo solo indiretto e parziale, ha evidenziato che la mancanza di strumenti idonei ad arginare prontamente i ritardi e a superare le inadempienze delle Regioni non ha consentito, finora, di verificare che le risorse stanziate nel bilancio dello Stato siano state interamente utilizzate allo scopo e nei tempi programmati.

Il fatto - prosegue la Corte - che solamente 8.424 persone risultano aver effettivamente beneficiato delle prestazioni erogate, evidenzia un’applicazione della legge ancora molto limitata ed estremamente eterogenea a livello territoriale, mostrando, ancora una volta, le difficoltà delle Regioni del mezzogiorno. Una situazione che mette in luce sia l’urgenza di dover determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) da garantire alle persone con disabilità, sia la necessità di controlli idonei a verificare, su tutto il territorio nazionale, la corretta e completa attuazione della legge n. 112/2016, istitutiva del Fondo.

RISORSE DOPO DI NOI: COSA NON FUNZIONA
1. Criteri di quantificazione delle risorse
Dall’analisi svolta dalla Corte, emerge innanzitutto una lacuna grave riguardante i criteri utilizzati per stabilire la quantificazione delle risorse, che dal 2016 al 2022 ammontava a circa 466 milioni di euro. I criteri utilizzati è stato inizialmente solo il numero potenziale di destinatari, stimati tra i 100 e i 150 mila soggetti, individuati con metodo indiretto e parziale (percezione di pensione di invalidità con indennità di accompagnamento) e senza prendere in considerazione i bisogni da soddisfare. Invero dalla verifica svolta è emersa l’indisponibilità di dati o, anche, solo di stime sul numero delle persone con disabilità grave che siano prive di sostegno familiare e che necessitino quindi di misure di assistenza, cura e protezione, così come previsto dalla legge n. 112/2016.

2. Criteri di riparto alle Regioni
Tutte le risorse stanziate fino al 2021
, per una somma complessivamente pari a circa 390 milioni di euro, sono state interamente assegnate alle Regioni. Rimangono da ripartire le risorse stanziate nel 2022.
Il riparto è stato finora effettuato sulla base di un criterio che doveva essere sperimentale (quota della popolazione regionale nella fascia di età 18-24 anni, calcolata secondo i dati ISTAT della popolazione residente), ma che è stato mantenuto nonostante non garantisce automaticamente finanziamenti adeguati ai bisogni delle collettività localizzate a livello regionale, evidenzia la Corte

3. Ritardi e inadempienze delle Regioni
Dall’analisi dei dati delle risorse trasferite è emerso anzitutto un ritardo diffuso nell’uso delle stesse rispetto alle annualità nelle quali sono state assegnate.
Il sistema delineato subordina la possibilità di incassare le risorse assegnate alla dimostrazione, da parte delle Regioni, dell’avvenuto impiego di quelle ricevute nel secondo anno precedente, attraverso appositi atti di rendicontazione. Non tutte le Regioni, tuttavia, hanno sempre provveduto a trasmettere al MLPS gli atti di rendicontazione. Spesso, inoltre, le rendicontazioni sono state inviate con notevole ritardo, rinviando di conseguenza l’erogazione delle risorse.
L’inadempimento delle Regioni ha avuto come conseguenza l’erogazione parziale delle risorse: a fronte di risorse assegnate con i decreti di riparto, dal 2016 al 2021, per un importo complessivo di circa 390 milioni di euro, i trasferimenti alle Regioni sono stati pari, nello stesso periodo, soltanto a circa 240 milioni di euro.
Anche per le annualità 2016 e 2017, a valere delle quali le risorse assegnate alle Regioni sono state interamente trasferite, è emersa la mancata rendicontazione di una parte consistente delle stesse.
La mancanza di strumenti idonei ad arginare tempestivamente i ritardi e a superare le inadempienze delle Regioni non ha consentito, finora, di verificare che le risorse stanziate nel bilancio dello Stato siano state interamente utilizzate per il fine al quale sono destinate e nei tempi programmati, evidenzia la Corte.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Non solo le risorse sono state distribuite in maniera insufficiente, ma gli stessi interventi non hannocoperto la reale utenza di potenziali destinatari, anche a causa della mancata individuazione della platea dei beneficiari delle prestazioni programmate, che risulta essere stata solo stimata con criteri generici e presumibilmente poco significativi.
Nel suo documento, la Corte segnala che il confronto tra il numero dei beneficiari effettivi delle prestazioni erogate (pari a 8.424 soggetti, secondo gli ultimi - ed unici - dati disponibili) con la platea potenziale dei destinatari (stimati tra i 100.000 e i 150.000 soggetti nella relazione tecnica alla legge n. 112/2016), evidenzia come solo in minima parte siano state soddisfatte le esigenze di cui la stessa legge si era fatta carico. Per la Corte la distanza tra le due entità (numero effettivo e numero previsto di soggetti beneficiari) è tale da costituire comunque un elemento di forte preoccupazione (…), aggiungendo che Allo stato attuale, risulta tuttavia difficile pretendere dalle Regioni, nella prestazione dei servizi previsti dalla legge n. 112/2021, l’assicurazione del raggiungimento di risultati che non siano stati definiti come livelli essenziali delle prestazioni.

La Corte ricorda inoltre che, all’articolo 3, comma 3, la legge n.112/2016 assegna espressamente alle  Regioni il compito di disciplinare ed esercitare la verifica delle attività svolte e di regolamentare le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. Al riguardo i dati acquisiti dal MLPS sulle attività di verifica svolte dalle Regioni sono caratterizzati da una certa eterogeneità e genericità, evidenziando, tra l’altro, sistemi territoriali non sempre idonei a garantire un controllo efficace.

Infine, la situazione emersa dall’analisi dei dati relativi all’attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 112/2021 riflette l’estrema eterogeneità nella diffusione dei servizi sociali sul territorio propria del nostro Paese ed evidenzia, ancora una volta, le difficoltà proprie delle regioni del Mezzogiorno.
In merito a questo, secondo la Corte, l’investimento nel sistema dei servizi sociali, che risponde ad esigenze di natura equitativa e solidaristica, richiede che vengano messi a sistema il finanziamento nazionale dei servizi sociali, il finanziamento straordinario del PNRR e le importanti risorse rese disponibili dall’Unione Europea, nell’ambito di una programmazione integrata e di respiro pluriennale.
Il superamento dell’orizzonte annuale, inoltre, può consentire alle Regioni e agli Ambiti Territoriali Sociali una più efficace programmazione finanziaria pluriennale e alle famiglie una maggiore sicurezza nell’affidarsi ad un sistema di garanzie e di presa in carico stabile.

LE RACCOMANDAZIONI
La Corte ha infine espresso delle raccomandazioni:
1. A tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella definizione delle procedure pe l’individuazione dei LEP si richiede un pronto e proficuo impegno, nel rispetto delle rispettive competenze, sulla base delle chiare indicazioni della legge n. 227/2021. In particolare, si richiama l’attenzione sulla necessità che siano previsti e disciplinati sistemi di controllo efficaci, indispensabili al fine di assicurare l’attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale.

2. Al Ministro per le disabilità e al MLPS si chiede di porre in essere tutte le iniziative necessarie a individuare la platea dei possibili beneficiari dei progetti del “Dopo di noi” e a definire i bisogni che si intendono soddisfare, in modo da poter ancorare la programmazione delle risorse destinate a finanziare i medesimi progetti alle esigenze concrete delle persone con disabilità grave. In tale contesto, particolarmente significativo potrà essere il contributo dei disabili stessi e delle rispettive delle famiglie, attraverso le associazioni rappresentative.

3. Al MLPS si raccomanda di concludere urgentemente la procedura di approvazione del decreto di riparto alle Regioni delle quote del Fondo del 2022 e di individuare criteri di riparto delle risorse stanziate che consentano di collegare le quote assegnate ai bisogni delle collettività regionali, superando il criterio adottato in via sperimentale e tuttora utilizzato.
Allo stesso Ministero si chiede di predisporre strumenti che permettano di accertare le cause della mancata trasmissione, da parte ad alcune Regioni, degli atti di rendicontazione e di prevedere le misure da adottare all’esito della verifica. Tali misure dovranno essere predisposte anche per le quote del Fondo del 2016 e del 2017 trasferite alle Regioni e non rendicontate.

3.3 E’ urgente e necessario rafforzare i meccanismi e gli strumenti di governance che possano accompagnare un processo di riduzione dell’eterogeneità tra i diversi territori, quanto meno con riferimento alla spesa.
Allo stesso fine può risultare utile fare emergere, dalle situazioni analizzate, le prassi significative in termini di risultati raggiunti, in modo che le competenze dei territori possano crescere a partire dalle esperienze realizzate dalle Regioni che sono riuscite a utilizzare pienamente e prontamente le risorse trasferite.
In particolare, al MLPS si chiede:
-di procedere alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione della legge n. 112/2021 da presentare al Parlamento;
-di stimolare il popolamento della banca dati SIOSS con le informazioni rilevanti nella materia trattata;
-di svolgere le verifiche sull’efficace gestione delle risorse del Fondo in esame.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri si chiede, in particolare, di assicurare un’implementazione delle campagne informative e di analisi delle problematiche emerse, previste dall’art. 7 della legge n. 112/2016 al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso
agli strumenti di tutela previsti nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla finalità di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Per approfondire:

La relazione completa

Redazione

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