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scuolabusComuni e Province si scaricano le responsabilità ma a pagarne le conseguenze sono le famiglie e gli allievi con disabilità

Accade molto spesso che nel rimbalzo delle responsabilità tra Comuni e Province il servizio di trasposto degli allievi disabili venga interrotto, sospeso o erogato in maniera parziale. In tempo di tagli queste situazioni diventano ancora più frequenti.

A Milano diversi bambini avevano iniziato l’anno scolastico in ritardo perché gli enti locali avevano fatto fatica a chiarire le rispettive competenze. Il comune aveva annunciato che il servizio sarebbe stato erogato solo per alcune classi, poiché l’Azienda trasporti milanese (Atm) non aveva mezzi sufficienti per tutte le classi. Una polemica simile era emersa in provincia di Pescara, quando, a seguito dei drastici tagli regionali, vi era stato il rischio che la sospensione del trasporto scolastico degli studenti disabili delle superiori potesse durare addirittura fino alla fine del 2011. L’amministrazione comunale aveva infatti comunicato di avere anticipato fondi che la Provincia non aveva mai saldato. Nello scorso autunno, segnalazioni di questo tipo sono state abbastanza frequenti.

Come stanno in effetti le cose?  A chi compete l’onere e la responsabilità del trasporto scolastico degli allievi disabili?

LE DIVERSE COMPETENZE ‑¬â€˜ I criteri per il decentramento amministrativo sono stati fissati dal  D. Lgs. 112/98, che  ridisegna le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni su diverse materie, tra cui l’istruzione scolastica. L’art. 139 precisa quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni: le Province si devono occupare dell’istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore.

Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere vi sono anche i servizi di supporto all’istruzione degli alunni disabili o in situazione di svantaggio, che comprendono anche il trasporto scolastico. Ne deriva che di esso si devono occupare le province per le scuole superiori ed i comuni per i gradi inferiori. Tale decreto ha di fatto confermato quanto già contenuto nel D. Lgs 297/94 (Testo unico in materia di istruzione) che disciplina il diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione dell’alunno disabile.

Nonostante la chiarezza normativa, a volte le province non hanno espletato le funzioni di trasporto dei disabili per le scuola superiori ritenendole, come per l’ordinario trasporto scolastico, compito dei comuni. Ne sono derivate numerose controversie tra Province e Comuni e in alcuni casi si è giunti ad ordinanze del TAR che hanno riaffermato il dettato del D. Lgs 112/98. A tutt’oggi, però, ciclicamente si assiste al riproporsi di tali controversie. In tempo di tagli, purtroppo, è plausibile attendersi che esse potrebbero addirittura aumentare.
A farne le spese saranno, come sempre, i bambini e i ragazzi disabili?

 

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Tina Naccarato

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