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pila di libri apertiIl TAR ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia di un’alunna con disabilità grave cui era stata negata l’iscrizione alle scuole superiori a causa dell’età


La famiglia di un’alunna con grave disabilità aveva chiesto l’iscrizione di quest’ultima alle scuole secondarie superiori ed avendone ricevuto rifiuto a causa dell’età della giovane, già ultradiciottenne, aveva proposto ricorso al Tribunale Amministrativo (TAR) della Sicilia.

Nel Dicembre scorso il TAR ha accolto il ricorso con la sentenza n. 2520/13 ed ha riconosciuto il diritto dell’alunna all'iscrizione alla scuola superiore.

L’amministrazione aveva motivato il rifiuto citando la sentenza della C. C. n. 226/01, che vieta la frequenza delle scuole secondarie inferiori agli alunni con disabilità ultradiciottenni, consentendo, invece, la frequenza dei corsi per adulti. Il TAR ha  però individuato nella vicenda una situazione differente, in quanto in essa è stata presentata domanda di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado e non di primo. L’amministrazione aveva inoltre citato il parere n. 3333/06 del Consiglio di Stato, che vieta agli alunni con disabilità l’iscrizione ad un nuovo corso di scuola superiore dopo averne completato uno, ma, appunto, esso riguarda il divieto non di iscrizione ad un primo corso ma di reiterazione di un corso di scuola superiore. Il TAR della Sicilia ha stabilito pertanto il diritto di iscrizione dell’alunna alle scuole secondarie superiori.

La situazione, però, presenta aspetti di complessità.

Nello specifico, come chiarisce Salvatore Nocera, la problematica del completamento degli studi per gli alunni con disabilità era emersa già molti anni fa ed aveva portato alla Sentenza n. 215/87 della C. C.,  che aveva sancito il diritto pieno degli alunni con disabilità a frequentare le scuole superiori. Ne era derivata una norma apposita, cioè l’ O.M n. 90/01 con cui veniva stabilito che, ai fini dell'adempimento dell’obbligo scolastico, gli alunni con disabilità che non ottengono il diploma di licenza media conseguono un attestato dei crediti formativi, titolo idoneo per l’iscrizione alle scuole superiori. Tale norma era stata emanata proprio al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico nelle scuole superiori fino al compimento del 18° anno.

Nella sentenza del TAR Sicilia, però, non si fa riferimento a ciò. Inoltre, non si fa riferimento alla C.M. n. 96/12 sulle iscrizioni degli alunni all’anno scolastico 2013/14, che garantisce agli alunni con disabilità ultradiciottenni di ultimare gli studi nei corsi per gli adulti, conservando i diritti riguardanti gli alunni con disabilità: sostegno, assistenti, trasporto gratuito ecc.

Pur apprezzando, infatti, l’affermazione del diritto all’istruzione, sancito dalla sentenza in questione, resta un importante interrogativo e cioè se sia opportuna o meno, per gli studenti con disabilità ultradiciottenni, l’iscrizione a classi frequentate da alunni di età diversa, in alcuni casi anche molto più giovani.



APPROFONDIMENTI
Il parere di Nocera

Precedente sentenza del Tar Campania



IN DISABILI.COM:
ISCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2014/15: COS’E’ PREVISTOPER GLI ALUNNI CON DISABILITA’?


SPECIALE INTEGRAZIONE SCOLASTICA

 


Tina Naccarato

 

 

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