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Una partizione separata dell’Anagrafe Nazionale Studenti raccoglierà dati sulla disabilità degli alunni previa anonimizzazione, a tutela della privacy

Con la nota n. 4/18 il Miur ha comunicato la disponibilità di nuove funzioni del portale SIDI, riguardanti il trattamento delle informazioni relative agli alunni disabili. Nella nota si richiama il DM n. 162/16, secondo cui l'Anagrafe Nazionale degli Studenti dovrà raccogliere, in una partizione separata, i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, indispensabili per la loro integrazione scolastica, privi degli elementi identificativi.

Nella nota si specifica che sul portale SIDI, in apposita sezione dell’area alunni, vengono rese disponibili nuove funzionalità, finalizzate al trattamento delle informazioni relative alle certificazioni di disabilità, necessarie per l’assegnazione del personale docente di sostegno.  Le funzioni per l’inserimento dei dati saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2018.  L’insieme dei dati raccolti costituirà un apposito fascicolo, che seguirà l’alunno lungo tutto il suo percorso scolastico. L’accesso e l’utilizzo dell’applicazione sarà consentito esclusivamente al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, con profilo espressamente abilitato.

L’utente abilitato, dopo aver provveduto alla creazione di un Fascicolo dell’alunno disabile, dovrà provvedere all’acquisizione delle seguenti informazioni: dati della certificazione medica; presenza di Profilo Dinamico Funzionale e di Piano Educativo Individualizzato; per la scuola secondaria di II grado, eventuale percorso semplificato e/o differenziato; ore di sostegno.  Successivamente, ad integrazione e completamento delle informazioni, occorrerà inserire la seguente documentazione in formato pdf, previa anonimizzazione da parte della segreteria scolastica dei dati anagrafici in essi contenuti: verbale di accertamento del collegio medico-legale; Diagnosi Funzionale; Profilo Dinamico Funzionale; Piano Educativo Individualizzato; certificato di idoneità psico-fisica per l’attività di laboratorio di istituto (per le scuole secondarie di II grado); eventuale accettazione della proposta di un Piano Educativo Indvidualizzato differenziato (per le scuole secondarie di II grado).

La finalità di tale procedura, indicata nel DM n. 162, è il miglioramento dell'inclusione scolastica. L’istituzione scolastica, raccolta e redatta la documentazione, provvederà a caricarla, priva degli elementi identificativi, nella partizione separata dell’Anagrafe, affinchè i Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica  accedendo ad essa, possano esprimere pareri motivati sulle ore di sostegno richieste dall'istituzione scolastica sui singoli casi. I pareri del Gruppi di lavoro relativi ai singoli studenti saranno poi caricati nella partizione separata per essere successivamente visionati dai Dirigenti degli Uffici scolastici. Questi ultimi, infine, preso atto della richiesta della scuola e del parere dei Gruppi di lavoro e accedendo ai dati presenti, procederanno all'assegnazione delle risorse di sostegno.

Quale peso avrà il parere dei Gruppi di lavoro degli uffici scolastici nella decisione dei dirigenti? Come si orienteranno nell’esprimere tale parere? I dati sensibili saranno tutelati in maniera perfetta? Quest’ultimo aspetto viene indicato nel dettaglio in apposito allegato tecnico, che costituisce parte integrante del DM n. 162.


APPROFONDIMENTI

Anagrafe Studenti, dal 15 gennaio inserimento dati alunni disabili
 
Il parere dei Garante per la protezione dei dati personali


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Privacy e disabilità


Tina Naccarato


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