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Una sentenza del Consiglio di Stato Sicilia ha stabilito che il numero di ore previsto dal PEI e assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale non può essere modificato

IL PEI E IL NUMERO DI ORE DI SOSTEGNO - La L. n. 122/10 stabilisce che in sede di formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) vengano elaborate proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno. Il PEI, ricordiamo, viene formulato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’integrazione (GLHO), composto da docenti, famiglia ed operatori ASL che seguono l’alunno. In senso stretto esso non ha poteri decisionali ma, come stabilito dalla legge di cui sopra, indica il numero delle ore di sostegno in base alle situazioni. Le ore vengono poi assegnate dagli Uffici Scolastici Regionali (USR), i quali, per le situazioni di gravità, non possono discostarsi dal numero di ore richiesto facendo riferimento ad esigenze di bilancio, poiché in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10 ciò è da ritenersi illegittimo.

ORE DI SOSTEGNO RIDOTTE - Non mancano, tuttavia, i casi in cui le famiglie si siano rivolte ai tribunali perché gli ambiti territoriali – cioè provinciali – degli uffici scolastici non si sono attenuti alle indicazioni del PEI, riducendo il numero delle ore. A Napoli, ad esempio, si evidenzia un caso in cui vi sono state ben 14 sentenze di condanna del TAR e, tuttavia, il dirigente scolastico non è riuscito ad ottenere dall’ambito territoriale il numero di ore stabilito dalle sentenze.

ORE DI SOSTEGNO "SPALMATE" FRA I RAGAZZI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI - Accade anche e non di rado che nelle scuole le ore di sostegno assegnate dagli USR vengano ridotte dai dirigenti scolastici in sede di assegnazione dei docenti alle classi e ciò ha spesso generato malumori e ricorsi da parte delle famiglie. Perché accade questo? Si può essere portati a ricorrere a questo tipo di soluzione per distribuire in qualche modo il monte ore assegnato al sostegno, generalmente inferiore rispetto a quello richiesto. La finalità, in sé, vorrebbe essere positiva, cioè concedere qualche ora in più a situazioni cui sono state assegnate poche ore rispetto a quelle richieste. Tuttavia, per fare ciò, si sottraggono ore ad altre situazioni cui è stato assegnato un numero di ore adeguato o comunque superiore, in ragione di situazioni di gravità. Le famiglie, a questo punto, spesso si rivolgono al giudice.

IL CASO IN SICILIA - A tal proposito riportiamo il caso di una vicenda giudiziaria iniziata ormai qualche anno fa e conclusasi recentemente in sede di Consiglio di Stato. I genitori di un alunno con disabilità grave si erano rivolti al TAR Sicilia contro la riduzione del numero di ore di sostegno operata dal Dirigente Scolastico. Alla classe erano state assegnate in un primo momento dall’Ufficio Scolastico Regionale le ore di sostegno previste per le situazioni di gravità. Nel corso dell’anno scolastico, però, erano giunti a scuola altri due alunni con disabilità e il Dirigente, invece di chiedere altre ore in aggiunta a quelle assegnate alla scuola, aveva tolto alcune ore alla classe frequentata dall’alunno con disabilità grave per assegnarle alle classi cui erano iscritti i nuovi alunni. Il TAR aveva accolto il ricorso della famiglia, ma l’Amministrazione Scolastica aveva presentato ricorso contro la sentenza.

LA SENTENZA - La vicenda, dunque, iniziata nel 2008, si è conclusa solo nel settembre scorso, quando con la sentenza n. 330/16, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso intentato dall’Amministrazione.
Quest’ultima si era appellata al potere di discrezionalità tecnica del Dirigente Scolastico in presenza di esigenze di bilancio e però il Consiglio di Stato ha ribadito non solo il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 sul diritto allo studio, ma anche quello della più recente e già citata sentenza n. 80/10, che ha ritenuto illegittimo limitare il diritto allo studio per esigenze di bilancio.

Si tratta di una sentenza importante, nella quale si palesa, tra le altre cose, che il Dirigente Scolastico non può ridurre il numero delle ore di sostegno indicate nel PEI e poi assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Per approfondire:
Illegittimo ridurre le ore di sostegno in caso di disabilità grave
Le ore di sostegno indicate nel PER non possono essere modificate dal DS
 
In disabili.com:
Numero ore di sostegno

 

Tina Naccarato

 

 

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