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Alunna con disabilità inserita in classe di 25 alunni invece che di 20: i genitori ricorrono al TAR e vincono

Ci siamo occupati negli anni delle classi molto numerose in presenza di alunni con disabilità e non di rado abbiamo rilevato come i limiti previsti siano troppo spesso disattesi. Nel tempo è capitato che si fronte a situazioni particolarmente complesse le famiglie abbiano presentato ricorsi ai tribunali amministrativi, risultando il più delle volte vincenti.

E’ il caso della recente sentenza del TAR del Veneto che, come riportato da Orizzonte Scuola, il 9 dicembre scorso (Sez. I), ha accolto il ricorso presentato dal padre di un’alunna con disabilità, iscritta in una prima classe di 25 alunni. L’articolo riporta che la sentenza ha affermato che la costituzione di una classe con un numero di alunni superiore a 20 è illegittima, immotivata in relazione in relazione alla promozione della qualità didattica e delle esigenze formative dello studente con disabilità. Il padre dell’alunna con disabilità, iscritta al primo anno di una scuola, si è rivolto al Tar Veneto esponendo che la figlia ha una disabilità che compromette l’area della relazione e della comunicazione, certificata ai sensi della legge.

Poiché la figlia era iscritta in una classe di 25 alunni, il genitore aveva richiesto alla scuola che, tenendo conto dell’accertata disabilità, fosse inserita in una classe con un numero più esiguo di alunni. Constatato il mancato accoglimento della propria istanza, l’uomo ha impugnato la circolare con cui il dirigente scolastico aveva disposto la creazione di due classi prime, rispettivamente da 25 e 26 alunni. Il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 5, c. 2 del DPR n. 81/09 nella parte in cui prevede che le classi iniziali, qualora accolgano alunni con disabilità, siano costituite “di norma” con non più di 20 alunni, salvo deroga sorretta da espressa motivazione, la quale, nel caso di specie, risultava del tutto assente.

Tale DPR, all’art. 5, c. 2, stabilisce che Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. Inoltre, la legge sulla buona scuola stabilisce che il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

Alla luce di tale quadro normativo il Tar ha rilevato che la classe scolastica iniziale di ciascun ciclo di istruzione, nella quale risulti inserito un alunno disabile, non può essere composta da più di 20 alunni, salva motivazione espressa, in ordine al superamento di tale limite numerico. Motivazione che deve comunque tenere conto dell’obiettivo, stabilito per tutte le classi (e non solo per quelle iniziali), di promuovere, attraverso la riduzione degli alunni, il miglioramento della qualità didattica in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

Pertanto, la costituzione di una classe con un numero di alunni superiore è illegittima, quando, come nel caso di specie, manchi del tutto la motivazione in relazione sia alla deroga al contingente numerico fissato dalla legge, sia, sotto altro profilo, alla tendenziale riduzione del numero degli studenti iscritti in ciascuna classe, prospettata dalla legge, al fine di promuovere la qualità didattica a favore delle esigenze formative dello studente con disabilità.

Il ricorso è stato quindi accolto.

In disabilicom:

Classi numerose in presenza di alunni con disabilità

Concettina Naccarato

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