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Dal 7 al 31 gennaio saranno aperte le procedure per l’iscrizione al prossimo anno scolastico: le indicazioni nella circolare ministeriale

Nel novembre scorso il MIUR ha emanato la consueta circolare relativa alle iscrizioni al prossimo anno scolastico. In essa si prevede che le procedure per effettuare le iscrizioni siano attive dal 7 al 31 gennaio 2019. Ci sarà dunque tempo dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Tuttavia, già a partire dal 27 dicembre 2018 è stato possibile accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi è in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

Nelle Regioni che hanno aderito, le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali. Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea, mentre l’adesione delle scuole paritarie al sistema delle Iscrizioni on line rimane facoltativa.
Per effettuare l’iscrizione on line le famiglie dovranno innanzitutto individuare la scuola di interesse. Sarà disponibile, a tale scopo, il portale Scuola in Chiaro che raccoglie i profili di tutti gli istituti italiani e consente di ricavare informazioni utili che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria, agli esiti degli studenti ecc.

Oltre alle informazioni generiche sulle iscrizioni di tutti gli alunni e di tutti gli studenti coinvolti, la circolare contiene anche informazioni specifiche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e con cittadinanza non italiana.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della Diagnosi Funzionale. L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi del D. Lgs. n. 62/17, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti.

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di DSA, effettuate nella modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dal citato D. Lgs. 62/17, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come anche i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on fine. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un codice provvisorio che, in seguito, l'istituzione scolastica sostituisce con il codice fiscale definitivo.

La circolare, infine, dedica un paragrafo all’obbligo vaccinale: i dirigenti scolastici devono trasmettere alle ASL entro il 10 marzo l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo. Le ASL, entro il 10 giugno, restituiscono tali elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione, il differimento o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione. Dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.  Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.

APPROFONDIMENTI

Circolare iscrizioni

In disabili.com

Iscrizioni AS 2018/19

Tina Naccarato

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