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Gli alunni con handicap sensoriali non avranno piu' diritto alla frequenza delle classi normali in "tutte le scuole ordinarie"?

Su carta intestata del Ministero della Pubblica Istruzione, e' stato distribuito nelle settimane scorse uno schema di disegno di legge che stanzia quasi 40 miliardi in tre anni per "il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica" (sic!) degli allievi sordi e ciechi. Si tratta di un progetto preoccupante, la cui relazione - ripetiamo: su carta intestata di Viale Trastevere - solleva inquietanti interrogativi anche sotto il profilo politico: chi e come ha dimostrato che "la distribuzione degli alunni con handicap sensoriali in tutte le scuole ordinarie non facilita la realizzazione di interventi mirati, rispondenti ai bisogni specifici del singolo ragazzo"?
Il testo del disegno di legge:

Relazione allo schema di disegno di legge recante "interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali"

1. Quadro normativo
II presente disegno di legge si iscrive nel quadro normativo che, a partire dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha definito l'autonomia delle istituzioni scolastiche e che ha gia' visto l'entrata in vigore del regolamento sul cosiddetto "dimensionamento" delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 18/6/1998, n. 233) e della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), nonche' l'adozione da parte del Consiglio dei ministri del regolamento sull'autonomia didattica e organizzativa e sul trasferimento di competenze alle istituzioni scolastiche, attualmente in fase di registrazione. Tale quadro ha peraltro gia' registrato momenti di significativa implementazione con un progetto nazionale di sperimentazione dell'autonomia, adottato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di sperimentazione degli ordinamenti didattici (articoli 276 e seguenti del decreto legislativo n. 297/94), adottato con la direttiva n. 251 del 1998, che la recente legge sull'elevazione dell'obbligo scolastico (legge n. 9 del 1999) ha assunto come base per una ulteriore e piu' diffusa sperimentazione. Tale progetto e' stato ritenuto prioritario dalla direttiva del Ministro n. 252/98, che ha indicato, a norma dell'articolo 2 della legge n. 440/1997, i criteri generali per la ripartizione del Fondo da essa istituito.

2. Significato e impatto sociale
Da tutta la ricordata attivita' normativa e amministrativa si e' sviluppata, in tutto il paese, una grande quantita' di iniziative, tese a precostituire l'humus culturale, didattico e organizzativo sul quale, a decorrere dal 1¦ settembre 2000, si innestera' la piena attuazione del regime dell'autonomia. In tal modo si prepara il passaggio graduale al nuovo sistema. L'articolo 21 della legge n. 59/97 prevede, tra gli altri interventi, il riordino degli istituti atipici di cui alla parte I, titolo II, capo III del decreto legislativo n. 297/94. 11 relativo regolamento, gia' predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, potra' peraltro iniziare il suo iter ufficiale solo quando il regolamento fondamentale, quello sull'autonomia didattica e organizzativa, sara' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Uno dei compiti fondamentali dei predetti istituti, una volta riformati, sara' quello di fornire alle scuole i supporti professionali, didattici, tecnologici e metodologici adatti ad affrontare gli specifici problemi connessi ai deficit sensoriali in modo da garantire il successo formativo degli alunni che ne sono affetti. L'esperienza di oltre due decenni di integrazione ha infatti dimostrato che col dovuto supporto scientifico, tecnologico ed operativo i deficit sensoriali non impediscono l'apprendimento; in molti casi, si sviluppano capacita' alternative e compensative che rendono possibile il normale svolgersi sia della vita affettiva e di relazione sia della vita lavorativa. La stessa esperienza ha pero' dimostato che la distribuzione degli alunni con handicap sensoriali in tutte le scuole ordinarie non facilita la realizzazione di interventi mirati, rispondenti ai bisogni specifici del singolo ragazzo. Puo' succedere che la scuola non abbia i supporti didattici specifici; o che l'insegnante specializzato per il sostegno non abbia la preparazione e l'esperienza necessarie a sostenere l'integrazione di un allievo con un deficit sensoriale. Si faccia, per esempio, il caso dell'insegnamento ai ragazzi non vedenti del greco, che richiede da parte dell'insegnante disciplinare nozioni non solo del linguaggio braille, ma delle particolari applicazioni che esso ha per la specifica materia o del ragazzo sordo che abbia bisogno di un apposito "mediatore" della comunicazione. In verita', sia per l'uno che per l'altro caso, la casualita' dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno, che avviene secondo le graduatorie vigenti, non assicura l'intervento del personale in possesso delle specifiche competenze necessarie. Tutto cio' diventa ancor piu' grave nel caso di allievi con deficit multipli, per i quali e' necessario personale in possesso di specifiche competenze professionali, da affiancare ai colleghi curricolari, integrandone le attivita'. E' evidente che non e' possibile dotare tutte le scuole delle competenze e dei sussidi didattici e tecnologici adeguati a qualsiasi tipologia di handicap, ma occorre impiegare le competenze corrispondenti ai bisogni caso per caso. Solo in questo modo si puo' favorire una vera integrazione scolastica. Il quadro delineato dal regolamento dell'autonomia didattica e organizzativa, all'interno del quale le scuole potranno tra l'altro progettare e realizzare interventi personalizzati, collegarsi in rete per la soluzione di specifici problemi, reclutare a termine personale per specifici progetti, concludere accordi e convenzioni con altri istituti e realta' sociali, offre sufficienti flessibilita' per pensare alla realizzazione di un servizio, offerto all'intero territorio nazionale, per fare fronte al problema dell'integrazione dei ragazzi con handicap sensoriali. Cio' consentira' ai docenti di disporre di materiali e strumenti adeguati, di centri di formazione e scientifici tali da poter affrontare anche i problemi piu' difficili e all'amministrazione di non disperdere in mille rivoli le necessarie risorse.

3. Finanziamento e disponibilita' di risorse
II disegno di legge ha lo scopo di finanziare tale operazione avvalendosi dell'esperienza degli istituti che nel nostro Paese si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale e che hanno accumulato esperienze e conoscenze che sarebbe grave disperdere. II riordino che sara' al piu' presto realizzato con l'apposito regolamento di attuazione dell'articolo 21 della legge n. 59/97, in assenza di adeguate risorse economiche sarebbe infatti sicuramente insufficiente a realizzare gli obiettivi sopra illustrati. II Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sembra essere lo strumento ideale per individuare le priorita' e destinare le risorse disponibili, sulla base di direttive del Ministro, volte a realizzare interventi flessibili e mirati nel quadro dell'autonomia e finalizzati all'integrazione. Le risorse che il disegno di legge destina agli interventi - considerato che il numero di non vedenti, ipovedenti e sordi frequentanti le scuole statali nell'anno scolastico 1997/98 assomma a complessive 8.138 unita' - sono pienamente adeguate agli obiettivi che esso si prefigge anche perche' non sono sostitutivi, ma aggiuntivi agli altri interventi che lo Stato e gli enti locali gia' sostengono per l'integrazione. Il finanziamento sara' comunque contenuto entro il limite stabilito dall'articolo 2.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP SENSORIALI"

Art. 1
1. Al fine di potenziare e qualificare l'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali, il fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e' incrementato della somma di lire 13.741 milioni per il 1999, lire 11.869 milioni per il 2000, lire 13.773 milioni a decorrere dal 2001.
2. Gli incrementi del fondo di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e alla realizzazione degli interventi da questi programmati. Eventuali risorse residue non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.


3. In attesa dell'entrata in vigore della riforma di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' di cui al comma 1 per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali e di formazione del personale docente, anche nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dall'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, realizzati dalle istituzioni scolastiche in collegamento con le scuole e gli istituti di cui al comma 2, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi.


4. Le risorse di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.


Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica Istruzione.

Articolo raccolto da "Handicap & Scuola" numero 86 luglio 99

Inviato da:
Nicola Quirico - Presidente F.A.D.I.S. (Federazione Associazioni Di Docenti per l'Integrazione Scolastica)
e-mail: bomarzo@tin.it
http://www.freeweb.org/varie/fadis/

Stefano Pittarello - stefano@disabili.com

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