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Questa è la storia vera di una bambina di sei anni con ritardo psico-motorio, la cui causa effettiva non è stata ancora accertata.
Alla bimba, che sta ripetendo la scuola materna, erano state assegnate poche ore di sostegno, solo due, alla settimana.
E questo era un vero peccato dal momento che la piccola può ottenere dei buoni risultati di apprendimento e socializzazione, se stimolata e seguita.
Ma all'impegno concreto e totale della famiglia, corrispondeva una pressoché totale disattenzione da parte della scuola materna in cui trascorre otto ore al giorno, nonostante che, non solo il nostro sistema legislativo, ma anche la Costituzione Europea, prevedano una piena tutela per tutti i bambini disabili.

Così i genitori, fortunatamente entrambi avvocati, si sono rivolti al Tribunale di Roma chiedendo che fosse proprio il giudice ordinario a decidere il numero di ore di sostegno necessarie per la bambina.
E il giudice le ha assegnato quella che si definisce una cattedra intera, cioè 25 ore di sostegno alla settimana.

E la senz'altro buona novità di questa sentenza è duplice.
Questo avvenimento costituisce, prima di tutto, un passo in avanti in materia di sostegno didattico agli alunni svantaggiati.
Ma è un fatto nuovo e importante anche che questa decisione sia stata giudicata di giurisdizione di un giudice ordinario.

L'Amministrazione scolastica sosteneva l'impossibilità ad aumentare il numero delle ore di sostegno, pena lo "sfondamento dell'organico di diritto" costituito dai posti assegnati secondo il rapporto 1:138 alunni frequentanti, fissato per legge, che l'Amministrazione deve rispettare.
Ma il giudice non era dello stesso parere, anzi secondo lui "l'attribuzione all'alunno con handicap del sostegno scolastico con modalità non adeguate alla realizzazione del contesto essenziale del suo diritto all'educazione e istruzione, non è da imputare ad una scelta legislativa ma, direttamente, alla pubblica amministrazione che lo ha, appunto, di fatto compresso".
Quindi è stato imposto Direzione scolastica regionale, ed all'Istituzione scolastica autonoma, di assegnare un maggior numero di ore di sostegno all'alunna.

La decisione è importante in presenza dell'art. 34 c. 7 della nuova Finanziaria, L. n. 289/2002, che prevede espressamente le deroghe per le ore di sostegno nei confronti di alunni dichiarati con handicap in situazione di gravità.
Ma è importante perché, nel prendere questa decisione, il giudice sancisce e si fa garante di un diritto, quello all'istruzione, riconosciuto come inviolabile.
In fondo l'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sancisce il diritto all'educazione, lo sanciscono anche gli art. 15 e 17 della Carta sociale Europea ( ratificata con legge 30/1/1999).
E lo dichiara anche la Costituzione Italiana: a ciò fa riferimento l'art. 3, comma 2, della Costituzione, nonché l'art. 38 che tutela con pienezza il diritto dei disabili all'educazione, disponendo che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato
In particolare, l'art. 40 della legge 449/97, al fine di  assicurare l'integrazione scolastica degli alunni handicappati, con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, consente alle autorità scolastiche di far ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi e prevede anche la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi.

Adesso c'è un precedente: il diritto allo studio e, di conseguenza, all'integrazione, a vivere e non solo a sopravvivere è stato decretato dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2002, con un'Ordinanza nel procedimento ex art. 700 C.P.C. N. 69789/2002, assegnando alla nostra piccola alunna un numero di ore di sostegno maggiore di quello assegnatole dalla Direzione Scolastica Regionale e dalla scuola.

Per informazioni
Associazione Amici Traumatizzati Cranici di Bergamo - A.A.T.C.
Via Ferruccio dell'Orto 1, Bergamo

Il presidente dell'Associazione è il dr. Pelliccioli Stefano
E-mail pellicciolis@libero.it
Sito web www.aatc.too.it

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