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Quando rientranti nella definizione di Dispositivi Medici con marchiatura CE, le poltrone relax, utili in particolare per persone anziane, disabili o obese, danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%  in sede di dichiarazione di redditi

(Publiredazionale)

In sede di dichiarazione dei redditi, succede talvolta di non usufruire di agevolazioni che magari non si conoscono, in particolare quando si tratta di acquisto di strumenti che invece vengono classificati come di supporto alla persona – sia essa con o senza disabilità. Ne sono un esempio le poltrone per disabili: si pensa a volte che siano solo componenti d’arredo “più tecnologicamente performanti”, ma in realtà in presenza di determinate caratteristuche, la legge li riconosce come Dispositivi Medici Classe 1, ai sensi del D. Lgs. 46/97.

Le poltrone per disabili (detta anche poltrone relax) sono poltrone motorizzate che ci facilitano la seduta e l’alzata, utili in particolare se i destinatari d’uso siano persone anziane, con disabilità o problematiche di tipo motorio, ma anche in altri casi, come ad esempio in presenza di obesità. Ne esistono di vari tipi, che integrano funzioni sempre più avanzate: si va da quella con 1 motore, in grado di agevolare l'alzata e la seduta e di offire, in generale, un elevato grado di comfort a chiunque, a quella a 2 motori, fino a 4 motori, con svariate funzioni - dal poggiagambe a tutta una serie doi movimenti differenziati - utili soprattutto in caso di persone con disabilità che ne riduzono i movimenti. A queste si aggiungono, infine, poltrone elettriche bariatriche per persone obese.

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% - Considerando quindi la funzione di questo dispositivo, l’acquisto di una poltrona per disabili, quando opportunamente rientrante tra i Dispositivi Medici, è inseribile, così come i farmaci ed altre voci sanitarie, tra le spese sanitarie ammesse alla detrazione IRPEF del 19% in dichiarazione dei redditi. E’ importante ricordare che per questo genere di spese, per tutti i cittadini è fissata una franchigia minima di 129,11 euro, al di sotto dei quali non si applica la detrazione.
Si ricorda che il Ministero della Salute, al fine di aiutare l’utente a capire quali prodotti sono considerati e classificati come Dispositivi Medici, ha pubblicato un elenco, non esaustivo, dei Dispositivi Medici e medico diagnostici in vitro più comuni. L’elenco si riferisce alla definizione di Dispositivo Medico contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre DL di settore n. 507 del 1992, n. 46 del 199797, n. 332 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ed è allegato alla Circolare n. 20 del 2011.

QUANDO SI PUO’ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE – Se si ha acquistato una poltrona per disabili, è quindi possibile portarla in dichiarazione dei redditi per la detrazione al 19%. Ma attenzione ai requisiti e ai documenti richiesti: non basta che sullo scontrino fiscale ci sia la dicitura  “dispositivo medico”: per poter detrarre la spesa sostenuta per l'acquisto di un dispositivo medico devono essere rispettate alcune condizioni:
1.  dallo scontrino o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico
2.  il cittadino deve essere in grado di comprovare che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla dicitura "CE" che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE
3. è consigliabile inoltre essere in possesso di una autocertificazione o, meglio ancora, una prescrizione medica, anche in relazione alla tipologia e classificazione dei modelli (per i quali è bene informarsi presso il rivenditore).

IVA AGEVOLATA AL 4% - Solo nel caso in cui chi utilizza la poltrona sia una persona con handicap certificato, è possibile usufruire anche dell’iva ridotta al 4%, anziché al 22%, all’atto dell’acquisto. In questo caso sarà però necessario che la persona disabile sia titolare di Legge 104/92. Il beneficio spetta anche al familiare che sostiene la spesa, di cui sia fiscalmente a carico la persona disabile.


Redazione


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