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Da Garaventa Lift alcuni suggerimenti sui modelli che possono incontrare parere favorevole dall’assemblea condominiale all’installazione di un impianto utile a persone anziane o disabili ma non solo

(Publiredazionale)

Quando in uno stabile composto da più appartamenti ci sia la necessità – per uno o più condòmini anziani o disabili – di ricorrere a uno strumento per l’accessibilità e il superamento di scale che sono diventate vere e proprie barriere architettoniche, può capitare che ci si trovi a dover “combattere” per far valere il proprio diritto alla mobilità.

Detto in altre parole: per un condòmino che abbia bisogno di installare un montascale o un altro sistema per salire e scendere le scale con e senza carrozzina, può non essere semplice ottenere l’ok ai lavori da parte degli altri condomini. I motivi delle resistenze che si possono incontrare in sede di assemblea condominiale sono diversi: l’entità della spesa, ma anche l’idea che un impianto possa favorire uno solo dei condomini, o che vada a limitare l’usabilità degli spazi comuni per tutti gli altri.

In questi casi risulta quindi fondamentale, nel momento della proposta all’assemblea al fine di raggiungere un parere favorevole all’installazione del montascale, arrivare con preventivi ma anche già con progetti o per lo meno esempi di impianti che possono far felici tutti, ovvero rispondere in primis alle esigenze di mobilità del proponente, ma anche a quelle degli altri condomini, ad esempio presentando soluzioni che non ingombrano particolarmente la scala, lasciandone libero l’uso da parte di tutti, o di strumenti che possono essere usati da più condomini, aventi esigenze di mobilità differenti.

Si pensa infatti, erroneamente, che il montascale – pensiamo a quello a pedana, ad esempio - possa essere una soluzione solo ad esclusivo vantaggio di chi utilizza la sedia a rotelle. In realtà, scegliendo ad esempio modelli a pedana dotati di poltroncina opzionale, si può avere un impianto dalle molteplici funzioni. In questi casi abbiamo un sistema che può essere utile anche quando tra i condomini ci siano genitori che utilizzano il passeggino per i loro bambini, come pure per chi faccia fatica a fare le scale con le borse della spesa o trovi complicato, affaticandosi facilmente per età o altre condizioni, affrontare diverse rampe di scale. In particolare rientrano quindi in questa platea di potenziali beneficiari non solo persone con disabilità, ma anche anziani, genitori, donne, persone vittime di infortuni o temporanee limitazioni alla mobilità. In questo modo un ventaglio eterogeneo di esigenze possono essere coperte da un solo impianto.

Fatta questa importante premessa, abbiamo chiesto agli esperti dell’azienda specializzata Garaventa Lift di segnalarci un paio di modelli di impianti di montascale che rispondono a questa molteplicità di interessi e bisogni all’interno di un condominio, così da avere maggiori chance che il progetto venga favorevolmente accolto dai nostri vicini.

Gli specialisti di Garaventa Lift ci hanno segnalato due modelli, in particolare, che hanno consentito a molti loro clienti che necessitavano di un montascale a pedana, di ricevere l'approvazione in assemblea di tutti o quasi gli altri condomini. Si tratta dei montascale a pedana Artira e X3, entrambi con poltroncina ribaltabile opzionale, dotata di cintura di sicurezza.

Montascale Artira: si tratta di un montascale a pedana che non ha il motore a bordo. Questo fa sì che venga lasciato più spazio sulla scala, con passaggio libero anche in caso di scale strette. Essendo a pedana, la sua funzione principale è quella di trasportare la persona con disabilità che usa la carrozzina, con una marcia su più piani. Su richiesta, è possibile dotare questa pedana anche di poltroncina aggiuntiva, pieghevole e richiudibile da utilizzarsi da parte di chi non utilizzi la sedia a rotelle, che permette di effettuare la salita e discesa dalle scale da seduti, e utilizzare il resto della pedana, ad esempio per le borse della spesa. La sua tenuta è di ben 250 kg.

Montascale X3: è un impianto per scale rettilinee interne o esterne con opzione di poltroncina opzionale richiudibile. Le sue caratteristiche tecniche la rendono una soluzione di accessibilità particolarmente utile per ingressi condominiali e per case monofamiliari o per rendere agevole l’accesso a negozi ed uffici. Nel caso di condomini, è ideale per singole rampe di scale ingresso condominiale o la tipica scala che collega il livello del portone al piano ammezzato in cui si trova l’ascensore. Come Artira, anche questa pedana montascale può accogliere e trasportare sia una persona in sedia a rotelle che, alternativamente, una persona seduta sulla poltroncina, apribile all’occorrenza.

Ricordiamo che il consenso dei condomini all’installazione di un impianto per il superamento delle barriere architettoniche non è sempre necessario. Ciò che è necessario è la convocazione dell’assemblea condominiale con richiesta scritta per poter discutere dell’installazione. A quel punto, l’esito può essere: maggioranza favorevole, maggioranza contraria, oppure nessuna risposta. Le maggioranze (in prima e seconda convocazione) sono quelle previste dall’art. 1136, comma 2 e 3, c.c.

Nel caso in cui l’assemblea dia parere favorevole, la spesa per l’installazione viene suddivisa in base alle tabelle millesimali, tra i favorevoli. Se invece l’assemblea non è favorevole, il singolo condòmino che richiede l’installazione può provvedere ugualmente ai lavori, ma le spese saranno totalmente a suo carico. Lo stesso si verifica nel caso in cui, trascorsi 3 mesi dalla richiesta, il condòmino non ottiene risposta (né positiva né negativa) dal resto dei vicini. Qui una pagina dedicata a chi paga il montascale in condominio.

E’ infine importante ricordare che, sebbene il singolo condòmino possa procedere nonostante il parere negativo della maggioranza dell’assemblea, è obbligato a realizzare opere che non possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, alterare il decoro architettonico o rendere alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

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Redazione

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