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E’ stato rifinanziato il Fondo per l’abbattimento barriere architettoniche previsto dalla legge 13 del 9 gennaio 1989 per accessibilità dei edifici privati, per contributi che possono essere richiesti dai cittadini con disabilità

Dopo quindici anni di finanziamento zero, è stato ora rifinanziato il fondo per l’abbattimento delle barriere architettonico, previsto dalla legge 13 del 9 gennaio 1989, contenente “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Tale rifinanziamento, voluto dal Governo, è stato inserito nel Fondo Investimenti della Legge di Bilancio 2017.
Come sancito nella Conferenza Unificata del 15 febbraio scorso, il fondo ricostituito conterà su 180 milioni di euro per i prossimi 4 anni, ripartito alle singole regioni italiane, le quali ripartiranno a loro volta i finanziamenti ricevuti ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese dei privati cittadini.

15 ANNI DI ZERO FONDI - Da parecchi anni (l’ultimo risale al 2003) i fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche non venivano più stanziati. Con questo finanziamento, pertanto, si intende coprire anche i fabbisogni inevasi degli scorsi anni – segnalati peraltro nel tempo dalle Regioni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L'erogazione del contributo era stata infatti sollecitata da più parti: solo a gennaio scorso, per citarne uno, dal consigliere regionale Silvano Rometti, il quale aveva presentato una mozione alla Giunta Regionale dell'Umbria per chiedere il finanziamento.

LA LEGGE N. 13/89 – La legge 13 del 9 gennaio 1989 è la principale legge italiana ad occuparsi di barriere architettoniche e del loro abbattimento.
Essa prevede anche che ai cittadini sia data la possibilità di accedere a dei contributi, erogati dal Comuni di residenza, per eliminare le barriere architettoniche nelle loro case e negli edifici privati. I contributi sono concessi su immobili già esistenti dove risiedano persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ma anche su immobili adibiti  a centri o istituti residenziali per assistenza disabili.
I contributi possono essere richiesti per diversi interventi, che contemplano anche opere in parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio) o installazione di rampe, come pure per l’acquisto di attrezzature come montascale o servoscala.

COME ACCEDERE AI CONTRIBUTI– Per poter usufruire dei fondi è necessario fare domanda presso il proprio Comune di residenza secondo specifiche modalità, e possedere dei requisiti che rientrino nei parametri previsti dalla legge.
In particolare, hanno diritto a presentare le domande di contributo: i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti; coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari; i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità. Nell’accesso ai contributi hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi le persone con disabilità con certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione.

La domanda (con la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista) deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile, in carta da bollo, entro il 1 marzo di ogni anno, dalla persona disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità. Vanno inoltre uniti un certificato medico e una autocertificazione.
L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.
 Per informazioni ulteriori e più precise sui parametri potete inoltre consultare il nostro speciale dedicato alle barriere architettoniche.

GLI STANZIAMENTI REGIONALI – Il Fondo, rifinanziato con 180 milioni di Euro, è stato così distribuito tra le regioni:
Abruzzo 4,4 milioni
Basilicata 15,2 milioni
Campania 13,5 milioni
Emilia-Romagna 29,3 milioni
Lazio 19,2 milioni
Liguria 275 mila euro
Lombardia 25,3 milioni
Marche 11,3 milioni
Molise 1,1 milioni
Piemonte 25,7 milioni
Puglia 4 milioni
Sardegna 3,2 milioni
Sicilia 4,4 milioni
Toscana 2,9 milioni
Umbria 11 milioni
Veneto 8,4 milioni

Per approfondire:

Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Redazione

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