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Come interpretare la norma in caso di difficoltà tecniche nell'installazione degli impianti elevatori? Si può applicare la detrazione del 75% per i lavori di abbattimento barriere architettoniche?

Tra le misure fiscali introdotte quest’anno, la nuova detrazione del 75% delle spese sui lavori per abbattimento delle barriere architettoniche è tra le agevolazioni fiscali per le persone disabili che sta riscontrando maggiore interesse tra i contribuenti, che possono così affrontare dei lavori per migliorare l’accessibilità delle proprie abitazioni rientrando di buona parte delle spese sostenute.

La misura, che dura fino alla fine del 2022, prevede un limite di spesa massima, modulato in base al numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio, e riguarda gli interventi di accessibilità che requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.
Come per altri interventi previsti già nel “bonus 110%”, anche per questa nuova detrazione è prevista la possibilità di accedere al "recupero" della spesa in modo più rapido, senza attendere i 5 anni di rientro della detrazione, con l’opzione di poter scegliere, al suo posto e alternativamente, o lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta,

Tuttavia, l’applicabilità della norma in taluni casi è suscettibile di diverse interpretazioni, ed è per questo che FIABA Onlus chiede un intervento degli enti preposti a seguito delle numerose segnalazioni sulla disomogeneità nelle risposte da parte delle sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate a interpelli su interventi realizzati secondo l'art. 7.5 del DM 236/89.

Riporta FIABA che in particolare, le segnalazioni pervenute riguarderebbero l'installazione di ascensori. Secondo l’associazione sono numerosi i casi in cui le ridotte dimensioni del vano scala non permettono l'installazione di cabine a norma o obbligano l'installazione di elevatori esterni con conseguente sbarco nei pianerottoli intermedi. 

Di fronte al caso, secondo FIABA le Agenzie delle Entrate territoriali, chiamate a rispondere in merito all'ammissione all'agevolazione di interventi realizzati secondo il principio dell'articolo su indicato, hanno espresso pareri contrastanti. In alcuni casi, l'Agenzia ha rigettato l'interpello poiché ritenuto di natura non tributaria; in altri, invece, ha confermato l'ammissibilità degli interventi se rispondenti a quanto previsto dall'art. 7.5 del DM 236/89. Infatti, esso prevede deroghe, concesse dal Sindaco, in caso di dimostrata impossibilità tecnica nel rispondere puntualmente a quanto previsto dal testo.

La richiesta, quindi, è a chiarimenti univoci, in particolare in merito all'interpretazione dell'art. 7.5 del DM 236/89 in caso di difficoltà tecniche nell'installazione degli impianti elevatori".
La richiesta ha carattere di particolare urgenza, anche considerando il fatto che la detrazione fiscale al 75% scadrà il 31 dicembre di quest'anno, salvo eventuali proroghe nella prossima legge di bilancio.

Così il Presidente di FIABA Onlus Giuseppe Trieste, chiedendo chiarimenti agli enti competenti: "Ci siamo fortemente battuti per l'introduzione della detrazione IRPEF del 75%, che rappresenta un salto in avanti per l'abbattimento delle barriere architettoniche. A seguito delle numerose segnalazioni pervenute temiamo che la disomogeneità interpretativa metta a rischio interventi di abbattimento barriere architettoniche che, sebbene non pienamente conformi, porterebbero comunque un miglioramento della fruibilità dell'edificio a favore delle persone a ridotta mobilità.

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Redazione

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