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rare malattieFermo dal 2011, l’elenco delle malattie rare è in corso di aggiornamento nelle modalità riferite dal Ministero della Salute in risposta ai malati

 

E’ arrivata la risposta dal Ministero della Salute  alla lettera inviata il 6 agosto da due comitati, quello de I Malati Invisibili, e quello denominato Comitato Diritti Non Regali, che conteneva una proposta di revisione dell'elenco delle malattie rare. La richiesta è quanto meno necessaria, se si pensa che l’elenco è fermo dal 2001, con evidenti ripercussioni sui malati. In particolare, la lettera sottolineava l’abitudine (da cambiare), di concentrare il focus non sul paziente ma su “pezzi di patologia”; con una visione non d’insieme che ha come conseguenze dirette una pluralità di accertamenti per il paziente, spesso inconcludenti. Così, tra l’altro, nella proposta dei due comitati: L'ottica che proponiamo è quella di muoversi nella direzione di una "normalizzazione" delle patologie rare, assegnando loro protocolli, competenze, sinergie "normalmente" dedicate nei dipartimenti ospedalieri agli ambiti di pertinenza. I Centri di riferimento dovrebbero dunque caratterizzarsi per lo studio, la diagnosi e la ricerca su un gruppo di patologie, accogliendo nel gruppo anche quelle emergenti in itinere proprio come si è sempre fatto o si dovrebbe fare in ogni efficiente divisione d'ospedale. Inoltre, presso detti Centri, andrebbe potenziato il settore della ricerca in ambito immunologico e genetico, vero trait d'union per molte patologie”.

Di seguito, la risposta giunta dal Ministero della Salute in data 22 agosto, firmata dal Direttore dell’Ufficio II, Dott.ssa Silvia Arcà:

Con riferimento alla nota inviata al Ministro della salute e pervenuta per competenza a questa Direzione
generale, nel ringraziare per la segnalazione e i suggerimenti formulati, si informa che nell’ambito della revisione dei Livelli essenziali di assistenza prevista  dal nuovo  Patto per la salute, è in corso l’aggiornamento dell’elenco delle malattie rare allegato al dm n. 279/2001. In tale contesto si provvederà, per quanto possibile, a rendere l’organizzazione dell’elenco maggiormente aderente a criteri di scientificità e codifica internazionale delle malattie.
Nel frattempo, sembra opportuno fornire alcune informazioni utili a comprendere meglio sia il lavoro già svolto dall’Ufficio competente, sia le scelte da fare in relazione alla complessità della materia indicata in oggetto e agli obblighi imposti dalla normativa vigente.
Il primo obbligo da rispettare nella predisposizione dell’elenco è la rispondenza delle malattie ai criteri, individuati dal D.lgs n. 124/1998, che disciplina ancora oggi la materia delle esenzioni, di gravità, grado di invalidità ad esse associato, onerosità della quota di partecipazione al costo delle prestazioni correlate oltre che, ovviamente, di rarità. Per questa ragione, è possibile individuare gruppi di MR solo quando le caratteristiche delle malattie afferenti siano omogenee e rispondano ai criteri prescritti dalla norma; sono evitate, quindi,definizioni ampie di insiemi nosologici eterogenei dal punto di vista della gravità e del carico assistenziale. Infatti, ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, il medesimo codice identifica tutte le malattie afferenti allo stesso gruppo, anche quando non esplicitamente indicate, e l’elenco si limita a citarne alcune a mero titolo di esempio. Ciò risponde all’esigenza di compensare, in qualche misura, la velocità di revisione scientifica delle malattie rare, causa inevitabile di un elenco mai completo ed esaustivo.
Laddove l’individuazione di gruppi così connotati non è possibile, è d’obbligo riferirsi alle singole e specifiche malattie. Appare chiaro, pertanto, che anche la specifica codifica alfanumerica adottata, da riportare nell’attestato di esenzione, sia pure scaturita dalla International Classification of Diseases –Clinical Modification (ICD9-CM), non può riferirsi alle intere categorie nosologiche di tale sistema di codifica.

Riguardo all’identificazione dei presidi della rete delle malattie rare, occorre precisare che il dm n. 279/2001 che istituisce la rete nazionale delle malattie rare prevede che Presidi che ne fanno parte siano individuati a livello regionale in relazione alla documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica per singole malattie o per gruppi di malattie rare; pertanto, risiede nella piena autonomia e responsabilità delle Regioni individuare tali strutture secondo logiche coerenti con le proprie scelte organizzative, indipendentemente da questioni di classificazione e codifica dell’elenco delle malattie.

L’ultima precisazione riguarda l’affermazione secondo la quale  la definizione di elenchi di malattie abbia l’effetto di negare ai pazienti il diritto ex art. 32 della Costituzione. A tale proposito, vale precisare che la natura universalistica del nostro Servizio sanitario nazionale consente l’erogazione dei servizi e delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini secondo bisogni e nel rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia, a fronte del pagamento di una quota di partecipazione al costo.
Pertanto, non vi è alcuna logica “ad excludendum” negli elenchi delle malattie allegati ai decreti n. 279/2001 e n. 329/1999 e successive modificazioni, che al contrario hanno il fine di garantire a coloro che ne sono affetti una maggiore tutela attraverso il diritto all’esenzione da tale pagamento.”

A questo è seguita una ulteriore risposta da parte dei due comitati, che in primis hanno precisato come la proposta di revisione dell’ elenco rare e di razionalizzazione del sistema che ruota intorno alle rare da loro indicata “non ha messo al centro il problema delle esenzioni che, pur avendo un’ enorme importanza ,non è l’unico punto nevralgico delle difficoltà che si riscontrano quotidianamente nella gestione di patologie gravi e invalidanti”; ad essere prioritario, aggiungono, è il problema dell’accoglienza/ascolto dei malati non diagnosticati o non opportunamente diagnosticati, specie se portatori di patologie non ancora nell’elenco delle malattie rare, quindi soggette a carenze diagnostiche.

E, quanto al diritto alla salute, la lettera continua: “La legge 833/’78 istituiva un SSN a impronta universalistica. In seguito tale carattere è andato  sfumando per il combinato disposto che ha visto da un lato il taglio sempre più drastico di posti letto, di prestazioni esenti, di reparti di medicina generale, e, dall’altro percorsi preferenziali per l’ ottenimento di prestazioni con l’ introduzione dell’intramoenia da parte del D.lgs 502/’92, che ha visto allargare progressivamente il proprio ambito mentre scemava quello dell’ offerta pubblica/universalistica. In detto contesto è evidente che la tutela ex art. 32 non è uguale per tutti: non è uguale per tutti i pazienti in generale perché le disponbilità economiche personali influenzano pesantemente i percorsi di cura, e non è uguale per l’ anello più debole della catena (malati rari, cronici, non diagnosticati, ecc...) .Difatti, all’ essere o meno inclusi in un elenco che attualmente non ha mero valore statistico, di conoscenza - è associato un diritto. Diritto che, a nostro avviso, non è solo importante per l’eventuale esenzione connessa, ma, soprattutto perché se riconosciuto, offre l’opportunità di diagnosi e terapie, apre percorsi di ricerca finalizzabili anche alla prevenzione, opportunità tutte normalmente non esigibili in un sistema nel suo complesso penalizzato”.


Per info:

Comitato Diritti Non Regali

dirittinonregaliperimalatirari@gmail.com

Comitato I Malati Invisibili

imalatiinvisibili@gmail.com



Redazione

 

 

 

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