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Poco meno della metà delle risorse trasferite alle Regioni col fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità nell’emergenza Covid risultano essere state erogate alle strutture

Come certamente ricorderete, durante l’emergenza Covid, allo scopo di limitare il diffondersi del contagio, erano state sospese le attività delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità (dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 182), per poi essere riprese con autorizzazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, a condizione che venissero assicurati specifici protocolli. Al fine di garantire quindi quelle misure che le strutture avrebbero dovuto mettere in campo per arrivare alle riaperture, lo Stato ha previsto un indennizzo delle spese aggiuntive che avrebbero dovuto sostenere, istituendo, attraverso l’art. 104, al comma 3, del D.L. n. 34/2020, il “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”.
Si trattava di 40 milioni per il 2020 che, con D.P.C.M. del 23 luglio 2020, sono stati attribuiti alle Regioni affinchè venissero distribuiti agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socioeducativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, per essere messi in condizioni di sicurezza tali da prestare assistenza ai propri utenti.

Qui sotto la tabella elaborata dalla Corte dei Conti mostra la distribuzione delle risorse alle singole Regioni.
tabella con le risorse complessive suddivise per singole regioni

Ciascuna Regione aveva poi il compito di determinare l’ammontare massimo di contributo concedibile, in base al numero degli utenti con disabilità di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020, ma anche in base al tipo di regime in essere con le strutture operanti nel territorio.

È stata infine prevista una specifica rendicontazione alle quali erano tenute le Regioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, in relazione all’effettiva erogazione ai beneficiari delle risorse trasferite, oltre ad uno specifico monitoraggio dei flussi finanziari.

Ebbene, in merito a questa verifica, è stata redatta una Relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti su “Le misure volte a sostenere le persone con disabilità nel periodo dell'emergenza epidemiologica da covid-19 -La gestione del fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all’art 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, approvata con Delibera n. 5/2022/G.

Da tale relazione emergono dei dati interessanti, fermo restando che non tutte le Regioni hanno però reso disponibili tali dati. Innanzitutto emerge che, nonostante le risorse trasferite dal bilancio statale alle Regioni siano state 39.920.000,00, complessivamente sono stati erogati ai centri diurni solo 17.218.933,89.

Questo significa che risultano essere state rendicontate come utilizzate poco meno del 50% delle risorse trasferite. Inoltre si rilevano forti disuguaglianze da regione a regione, andando dal 100% delle Regioni più virtuose ad un minimo variabile dall’1% al 5%. Le risorse trasferite alle Regioni che non hanno fornito elementi alla Presidenza in ordine all’erogazione delle stesse alle strutture sono pari a 10.640.000 euro.

Sulla base dei dati acquisiti dalla Presidenza, è stato possibile calcolare l’importo delle risorse le quali, pur essendo nella disponibilità delle Regioni, contabilizzate nei bilanci delle medesime come entrate accertate e riscosse, non sono state erogate alle strutture. Nella tabella seguente, elaborata dalla Corte dei conti,vengono riportati, per ciascuna Regione, i dati delle risorse trasferite alle Regioni e di quelle erogate dalle Regioni alle strutture.

tabella con le risorse non stanziate dalle singole regioni
Perché questo scarso uso di risorse che, pure, sono sempre così preziose, in relazione ai servizi per la disabilità? Secondo la relazione della Corte dei conti appare difficile individuare le ragioni della parziale utilizzazione delle risorse rese disponibili in un settore, quale quello dei servizi sociali e, più in particolare, delle misure di sostegno alle persone con disabilità, strutturalmente carente di fondi, soprattutto alla luce della finalizzazione delle stesse a spese necessarie per assicurare l’erogazione delle in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori.
Tra le ragioni, la Corte evidenzia come la situazione di emergenza abbia certamente influito sulla capacità di attuazione del programma, con ritardi nelle procedure finalizzate alla assegnazione delle risorse, inoltre non è verificabile il fatto che le risorse possano essere eventualmente state sovrastimate rispetto alle reali esigenze.
La stessa organizzazione territoriale ha certamente influito sulla capacità di gestione efficace e tempestiva delle risorse: ne è prova la grande differenza a livello delle varie regioni.

Ricorda peraltro la Corte che nell’attuale sistema costituzionale, che coinvolge nella materia dei servizi sociali diversi livelli di governo, perdurando la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, la previsione di vincoli di destinazione specifica alle risorse trasferite per sostenere l’erogazione di tali prestazioni ha consentito, quanto meno, di verificare (tramite un obbligo di rendicontazione, a carico delle Regioni, ndr) la corretta utilizzazione delle risorse medesime e di garantirne una riallocazione programmata nell’ambito del bilancio statale. Infatti, per le risorse delle quali non è stata dimostrata l’utilizzazione per la finalità alla quale erano destinate, è stata avviata la procedura per la relativa riacquisizione al bilancio dello Stato.

Nelle sue conclusioni, così la Corte: Nell’ambito della situazione emergenziale imposta dall’epidemia, che condiziona tuttora, anche successivamente alla riapertura delle strutture semiresidenziali, la prestazione dei servizi alle persone con disabilità, il legislatore ha riaffermato con forza la necessità di garantire la continuità della relativa erogazione, anche attraverso una riprogrammazione a livello territoriale e un potenziamento della relativa offerta. Tuttavia, la forte disomogeneità territoriale che caratterizza nel nostro Paese i servizi sociali non fornisce elementi rassicuranti sulla diffusa e pronta applicazione delle disposizioni esaminate, anche per la mancanza, più in generale, di un’organizzazione che assicuri l’erogazione dei livelli minimi di servizio nella materia.

Per approfondire:

La relazione completa

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Redazione

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