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AGEVOLAZIONI  AUTO

BOLLO AUTO

Una persona disabile ha diritto all’esenzione del bollo per la propria auto.
L’esenzione si applica per automobili, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

LIMITI DI CILINDRATA - I limiti di cilindrata sono gli stessi che valgono per poter usufruire dell’aliquota agevolata d’Iva, ossia 2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina, 2800 centimetri cubici per quelle diesel.

A CHI DEVE ESSERE INTESTATA LA MACCHINA? - L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente  a carico.

DOVE RIVOLGERSI PER LE PRATICHE DI ESENZIONE? -  L’ufficio competente è l’ufficio delle Entrate o, dove questo non è stato istituito, la Sezione staccata della direzione regionale delle Entrate.
Tuttavia, ciascuna Regione ha la possibilità di stabilire la gestione diretta, tramite i propri uffici, di questo tipo di agevolazione.
In tal caso, la struttura competente cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio Tributi dell’ente Regione. Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell’Ente Provincia.

PER QUANTI VEICOLI HO L'ESENZIONE? - Se la persona disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle Entrate o Sezione staccata della Direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali), anche se adibiti al trasporto disabili.

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA - Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR, all’Ufficio delle entrate, la documentazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione.
Un ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia la decadenza dell’agevolazione.
Le direzioni regionali o gli Uffici delle Entrate, all’atto dell’accettazione della richiesta, sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli Uffici finanziari sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra  quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione. In quest’ultimo caso, per tutte le richieste di esenzione effettuate ma poi respinte dall’ufficio, quando sussistevano “obiettive condizioni di incertezza” circa la spettanza del diritto, gli uffici finanziari dovranno comunicare all’interessato che dovrà pagare il bollo auto e relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di istanza respinta.
Decorsi i 30 giorni scatterà l’applicazione delle sanzioni.

DURATA DELL'ESENZIONIONE - L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza ed a inviare nuovamente la documentazione.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio perché l’auto viene venduta), l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Infine, è bene ricordare che non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione del bollo.

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