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AUTO - Adattamento veicoli

ATTENZIONE!
LA PAGINA AGGIORNATA 2010 E' QUESTA: DISABILI IN AUTO


L’adattamento del veicolo è la condizione necessaria per i disabili, con ridotte o impedite capacità motorie, per ottenere le agevolazioni IVA, IRPEF , BOLLO AUTO e IMPOSTA DI TRASCRIZIONE AL PRA.

I veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché cosi’ prodotti in serie, o per effetto di modifiche fatte dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile.

Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per coloro che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell’ART. 119 del codice della strada.

Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tra gli adattamenti della carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica
  • braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica
  • paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico
  • sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile ( cinture di sicurezza)
  • sportello scorrevole
  • altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad €˜adattamento‑¬ l’allestimento di semplici accessori con carattere di €˜optional‑¬, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

Il diritto all’IVA agevolata al 4%, riguarda anche:

a) le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica;

b) gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel precedente punto a)

L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell’aliquota agevolata, deve emettere fattura ( anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazioni ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 ( nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati nella bolletta doganale.


I disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti già elencati per i disabili gravi che non necessitano di adattamento del veicolo, dovranno presentare anche:

  1. Fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare( perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
  2. Ai soli fini dell’agevolazione IVA, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi). Per un fac-simile di dichiarazione adatta a questa situazione si veda il modulo 4 riportato tra i formulari.
  3. Fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale, ovvero che il veicolo è adatto in funzione della minorazione fisico-motoria.

Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità .

PER APPROFONDIRE visita lo speciale DISABILI IN AUTO!

Il sito del Ministero delle Finanze
Il sito dell'Agenzia delle Entrate

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