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AGEVOLAZIONI  AUTO

AGEVOLAZIONI IVA

Per l’acquisto dell’auto viene applicata l’Iva al 4%, al posto del 20%.
L’Iva agevolata è prevista per auto con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se sono con motore a benzina, e con cilindrata fino a 2800 centimetri cubici se si tratta di motore a diesel.
L’Iva al 4% si applica sia in caso di veicoli nuovi che usati.

L’aliquota agevolata si applica però solo per acquisti effettuati direttamente dalla persona disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Sono pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli, anche se destinati specificamente al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, a cooperative, enti pubblici o privati.

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola vota nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra, il pubblico registro automobilistico.

Ecco i moduli da compilare:
(Ve li potete scaricare, sono in Word... !!)
Potete modificarli inserendo i vostri dati anagrafici, stamparli e poi firmarli!

- Modulo per acquisto di auto nuova con aliquota Iva agevolata (Modulo in carta semplice)
- Modulo per acquisto di veicolo nuovo adattato con aliquota Iva agevolata (Modulo in carta   semplice)

Ecco quali sono gli obblighi dell’impresa che vende le autovetture con aliquota agevolata:

- deve innanzitutto sempre emettere fattura, anche quando non è richiesta dal cliente. La fattura deve sempre avere l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86  e della legge 449/97 , ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000.

- Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

- L’impresa deve comunicare all’ufficio Iva ( ossia l’ufficio delle entrate, dove questo esiste), nella circoscrizione in cui risiede il cliente, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici dell’acquirente stesso.

- La comunicazione deve essere eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della  importazione.

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