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NOVITA' FINANZIARIA 2005 - ricorsi amministrativi per disabili civili


Disabili civili (ciechi, sordomuti, invalidi civili): attenzione!!
Nel caso in cui le vostre domande di assistenza economica siano rigettate o accolte parzialmente non è più possibile fare ricorso amministrativo!!
Il 1° gennaio 2005 è infatti scaduta la proroga al decreto di Legge 355/03, comma 23.
Questo provvedimento aveva sospeso gli effetti dell'articolo 42, comma 3, del decreto di Legge 269/03, che eliminava definitivamente, dal 2 ottobre 2003 la possibilità di presentare il ricorso amministrativo.

L'unico ricorso possibile è davanti al giudice con l'assistenza di un legale.

La domanda di ricorso dovrà quindi rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria entro sei mesi (prima il termine era 10 anni) dalla data di comunicazione del provveddimento amministrativo, pena la decadenza.

Rimangono invariate le modalità per accedere ai trattamenti ordinari di invalidità Inps e per le inabilità Inail, rispetto ai quali rimane l'obbligo di presentazione del ricorso amministrativo e il termine di decadenza triennale.

Il sito del Ministero delle Finanze
Il sito dell'Agenzia delle Entrate

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