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AGEVOLAZIONI PER AUSILI - generiche


Sono ammesse alla detrazione Irpef del 19% per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

  • trasporto in ambulanza del disabile;
  • acquisto poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione della colonna vertebrale;
  • acquisto di arti artificiali;
  • costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della legge 449/97). Nel caso di richiesta della detrazione del 36%, la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni;
  • trasformazione dell’ascensore per adattarlo alla carrozzella;
  • sussidi tecnici e informatici (vedi paragrafi successivi);
  • i mezzi necessari: all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento,dei disabili accertati ai sensi dell’art. 3 legge 104/92;
  • per i servizi di interpretariato sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26/05/1970 n. 381).

Anche ai fini Iva si applica l’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Per poter fruire della detrazione è necessario essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato, che devono essere conservate ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.


Il sito del Ministero delle Finanze
Il sito dell'Agenzia delle Entrate

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