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Speciale ELEZIONI POLITICHE Aprile 2008

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VOTO DOMICILIARE E VOTO ASSISTITO

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto la modalità di voto domiciliare:
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum statali.
Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l’elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

Gli elettori che intendano avvalersi del voto domiciliare devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo.
A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Per ogni informazione si contatti il Comune di riferimento.

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