Menu

Tipografia

LEGGE 30 LUGLIO 2002, n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(G.U . n. 199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.173)

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

Art. 31.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

1.  L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39, e' sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli  articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno  temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".


Art. 32.
(Procedura semplificata)

1.  Al  decreto-legge  30  dicembre  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;

   b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

   "Art.  1-bis.  - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non  puo'  essere  trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente  necessario  alla  definizione delle autorizzazioni alla permanenza  nel  territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

   a)  per  verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora  egli  non  sia  in  possesso  dei  documenti  di  viaggio  o d'identita',  oppure  abbia,  al  suo  arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

   b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

   c)  in  dipendenza  del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

   a)   a  seguito  della  presentazione  di  una  domanda  di  asilo presentata  dallo  straniero  fermato  per  avere  eluso o tentato dieludere  il  controllo  di  frontiera  o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

   b)  a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di  uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3.  Il  trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri  di  identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il  medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalita'  di  gestione  di  tali  strutture e tiene conto degli atti adottati  dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR),  dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.  L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi  ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4.  Per  il  trattenimento  di  cui  al  comma  2,  lettera b), si osservano  le  norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque consentito  l'accesso  ai  rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi'  consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di  cui  all'articolo 1-ter,  e  qualora la stessa non si sia ancora conclusa,  allo  straniero  e'  concesso  un  permesso  di  soggiornotemporaneo fino al termine della  procedura stessa.

   Art.  1-ter.  - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  2 dell'articolo 1-bis e' istituita laprocedura   semplificata   per   la   definizione  della  istanza  di riconoscimento  dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6.

2.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta e' stata presentata dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei centri  di  identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione   della   documentazione   necessaria  alla  commissione territoriale  per  il  riconoscimento  dello status di rifugiato che, entro  quindici  giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede  all'audizione.  La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.

3.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta e' stata presentata dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei centri  di  permanenza  temporanea  di  cui all'articolo 14 del testo unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia' sia  in  corso  il  trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione  monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di  cui  al  presente  articolo.  Entro  due  giorni  dal ricevimento dell'istanza,   il   questore   provvede   alla   trasmissione  della documentazione   necessaria  alla  commissione  territoriale  per  il riconoscimento  dello  status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

5.  Lo  Stato  italiano  e'  competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove  i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6.  La  commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione  nazionale  per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni,   al  riesame  delle  decisioni  su  richiesta  adeguatamente motivata  dello  straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno dei  centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta  va  presentata  alla commissione territoriale entro cinque giorni  dalla  comunicazione  della  decisione.  L'eventuale  ricorso avverso  la decisione della commissione territoriale e' presentato al tribunale  in  composizione  monocratica  territorialmente competente entro  quindici  giorni,  anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.   Il   ricorso   non   sospende   il  provvedimento  di allontanamento  dal  territorio  nazionale; il richiedente asilo puo' tuttavia  chiedere  al  prefetto  competente  di essere autorizzato a rimanere  sul  territorio  nazionale  fino  all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva.

   Art.  1-quater.  -  (Commissioni  territoriali)  -  1.  Presso  le prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   indicati   con  il regolamento  di  cui  all'articolo  1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  dello  status  di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno,  sono  presiedute  da  un  funzionario  della  carriera prefettizia  e  composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un  rappresentante  dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per  ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.

Tali   commissioni   possono   essere  integrate,  su  richiesta  del Presidente  della  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un  funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente  a  tutti  gli  effetti, ogni volta che sia necessario, inrelazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande  dei   quali  occorra  disporre  di  particolari  elementi  di valutazione  in  merito  alla  situazione dei Paesi di provenienza di competenza  del  Ministero  degli  affari esteri. In caso di parita', prevale  il  voto  del  Presidente.  Ove  necessario,  in relazione a particolari  afflussi  di  richiedenti  asilo, le commissioni possono essere  composte  da  personale  posto  in posizione di distacco o di collocamento  a  riposo.  La  partecipazione  del personale di cui al precedente  periodo  ai  lavori  delle  commissioni  non  comporta la corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.

2.  Entro  due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore provvede  alla  trasmissione  della  documentazione  necessaria  alla commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  dello  status  di rifugiato   che   entro  trenta  giorni  provvede  all'audizione.  La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.

3.  Durante  lo  svolgimento  dell'audizione,  ove  necessario, le commissioni  territoriali  si  avvalgono di interpreti. Del colloquio con  il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con  atto  scritto  e  motivato.  Le  stesse  verranno  comunicate al richiedente,   unitamente   all'informazione   sulle   modalita'   diimpugnazione,  nelle  forme  previste  dall'articolo  2, comma 6, del testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4.  Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano  per  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 5, comma 6, del citato  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze  di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni  internazionali  di  cui  l'Italia  e'  firmataria  e, in particolare,   dell'articolo  3  della  Convenzione  europea  per  la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

  Art.  1-quinquies.  -  (Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo)

   1.  La  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e' trasformata  in  Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo, di seguito  denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta congiunta dei Ministri  dell'interno  e  degli  affari  esteri.  La  Commissione e' presieduta  da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera   diplomatica,  da  un  funzionario  della  carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  e  da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza.  Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia  dell'ACNUR.  Ciascuna  amministrazione  designa, altresi', un supplente.  La  Commissione  nazionale,  ove  necessario, puo' essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2.   La   Commissione   nazionale   ha   compiti  di  indirizzo  e coordinamento   delle   commissioni  territoriali,  di  formazione  e aggiornamento  dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di  dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

3.  Con  il  regolamento  di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

   Art.  1-sexies.  -  (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)  -

1.  Gli  enti  locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza  dei  richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli  stranieri  destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono  accogliere  nell'ambito  dei servizi medesimi il richiedente asilo  privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del  Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi  di  accoglienza  di  cui al comma 1, in misura non superiore all'80  per  cento  del  costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

   a)  stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;

   b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

   c)  determina,  nei  limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui  all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di  un  contributo  economico  di  prima  assistenza  in  favore  del richiedente  asilo  che  non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis  e  1-ter  e  che  non  e'  accolto  nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4.   Al  fine  di  razionalizzare  e  ottimizzare  il  sistema  di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso  umanitario  di  cui  all'articolo  18 del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e  di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,  dei  servizi  di  accoglienza  territoriali, il Ministero dell'interno  attiva,  sentiti  l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani  (ANCI)  e  l'ACNUR,  un  servizio centrale di informazione, promozione,  consulenza,  monitoraggio  e  supporto tecnico agli enti locali  che  prestano  i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

   a)  monitorare  la  presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

   b)  creare  una  banca  dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

   c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

   d)  fornire  assistenza  tecnica  agli  enti  locali,  anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

   e)  promuovere  e  attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,    programmi   di   rimpatrio   attraverso   l'Organizzazione internazionale  per  le  migrazioni  o  altri  organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6.  Le  spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono   finanziate   nei   limiti  delle  risorse  del  Fondo  di  cui all'articolo 1-septies.

   Art.  1-septies.  -  (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)  -  1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,  presso  il  Ministero dell'interno,  e'  istituito  il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:

   a)  le  risorse  iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati,  profughi  e  rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli  interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

   b)  le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese  quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002  ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

   c)  i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti  o  organizzazioni,  anche  internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2.  Le  somme  di  cui  al  comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2.  Per  la  costruzione  di  nuovi  centri  di identificazione e' autorizzata  la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.


Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della  presente  legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di  origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti  della  famiglia  affetti  da  patologie o handicap che ne limitano  l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno  familiare,  puo'  denunciare,  entro  due mesi dalla data di entrata  in  vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per   territorio   mediante   presentazione  della  dichiarazione  di emersione   nelle   forme   previste   dal   presente   articolo.  Ladichiarazione  di  emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese,  agli  uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro  dell'ufficio  postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo  del  presente  comma  e'  limitata  ad una unita' per nucleo familiare,  con  riguardo  al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2.   La   dichiarazione   di   emersione   contiene   a   pena  di inammissibilita':

   a)  le  generalita'  del  datore  di  lavoro  ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;

   b)  l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita'  dei lavoratori occupati;

   c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;

   d)  l'indicazione  della  retribuzione  convenuta,  in  misura non inferiore   a   quella  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3.  Ai  fini  della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono allegati:

   a)  attestato  di  pagamento  di  un  contributo forfettario, pari all'importo   trimestrale   corrispondente   al  rapporto  di  lavoro dichiarato,  senza  aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

   b)  copia  di  impegno  a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini  di  cui  al  comma  5,  il  contratto  di soggiorno previsto dall'articolo  5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;

   c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la  famiglia  alla  cui  assistenza  e' destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario  sia  adibito  al  lavoro  domestico  di sostegno al bisogno familiare.

4.  Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di  cui  al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi  all'eventuale  rilascio  del  permesso di soggiorno della  durata  di  un  anno,  dandone comunicazione alla prefettura - ufficio  territoriale  del  Governo,  che  assicura  la  tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui  al  comma  1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la denuncia.

5.  Nei  dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di  motivi  ostativi  al rilascio del permesso di soggiorno di cui alcomma  4,  la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti  a  presentarsi  per  stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di  soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.Il  permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della  regolarita'  della  posizione  contributiva  della  manodopera occupata.La mancata   presentazione   delle   parti   comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6.  I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del  lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per  le  violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere   finanziario,  compiute,  antecedentemente  alla  data  di entrata  in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei   lavoratori  extracomunitari  indicati  nella  dichiarazione  di emersione  presentata.  Il  Ministro del  lavoro  e  delle politiche sociali  determina  con  proprio decreto i parametri retributivi e le modalita'  di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3,  lettera  a),  nonche'  le modalita' per la successiva imputazione delle   stesse   sia   per  fare  fronte  all'organizzazione  e  allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla  posizione  contributiva  del  lavoratore interessato in modo da garantire    l'equilibrio   finanziario   delle   relative   gestioni previdenziali.  Il  Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le  modalita'  di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per   i   contributi  previdenziali  concernenti  periodi  denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano ai rapporti  di  lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

nei  confronti  dei  quali  sia  stato emesso un provvedimento di espulsione  per  motivi  diversi  dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

che  risultino  segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni  internazionali  in  vigore  in Italia, ai fini della non ammissione  nel  territorio  dello Stato; 

che risultino denunciati per  uno  dei  reati  indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con  un  provvedimento  che  esclude  il  reato  o la responsabilita' dell'interessato,  ovvero  risultino destinatari dell'applicazione di una  misura  di  prevenzione,  salvi  in  ogni caso gli effetti della riabilitazione.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non costituiscono   impedimento   all'espulsione   degli   stranieri  che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del  comma 1, al fine di eludere  le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy