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LEGGE 30 LUGLIO 2002, n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(G.U . n. 199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.173)

CAPO III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO


Art. 34.
(Norme transitorie e finali)

1.  Entro  sei  mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,   all'emanazione   delle   norme   di   attuazione  ed integrazione   della   presente  legge,  nonche'  alla  revisione  ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il  medesimo  regolamento sono definite le modalita' di funzionamento dello  sportello  unico  per  l'immigrazione  previsto dalla presente legge;  fino  alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le  funzioni  di  cui  agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

2.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  della  pubblicazione  della presente  legge  nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,   n.   400,  e  successive  modificazioni,  alla  revisione  ed integrazione     delle     disposizioni     regolamentari     vigenti sull'immigrazione,  sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalita':

   a)  razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

   b)  assicurare  la  massima  interconnessione tra gli archivi gia' realizzati   al   riguardo  o  in  via  di  realizzazione  presso  le amministrazioni pubbliche;

   c)  promuovere  le  opportune  iniziative  per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  1-bis,  comma 3, del decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39, introdotto dall'articolo  32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e  32  si  applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto  regolamento;  fino  a  tale  data  si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di  una  rete  di  centri  di  permanenza  temporanea  e  assistenza, accertato  con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di  cui  al  comma  2  dell'articolo  2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente  legge,  il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puo'  disporre  l'alloggiamento,  nei  centri  di  accoglienza di cui all'articolo  40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  286  del  1998,  di  stranieri  non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.


Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)

 1.  E'  istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della   polizia   delle   frontiere  con  compiti  di  impulso  e  di coordinamento  delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle autorita'  di  pubblica  sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli  stranieri.  Alla  suddetta  Direzione  centrale e' preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.

2.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del  numero  e  delle  competenze  degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonche'  la  determinazione  delle  piante  organiche  e  dei mezzi a disposizione,  sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della   Direzione  centrale,  che  si  avvale  delle  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie  esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3.  La  denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4,  comma  2,  lettera  h),  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente   della   Repubblica   7   settembre   2001,  n.  398,  e' conseguentemente  modificata  in  "Direzione  centrale per la polizia stradale,  ferroviaria,  delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)

1.   Nell'ambito  delle  strategie  finalizzate  alla  prevenzione dell'immigrazione  clandestina,  il  Ministero dell'interno, d'intesa con  il  Ministero  degli  affari  esteri,  puo'  inviare  presso  le rappresentanze  diplomatiche  e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure e  le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto  dal  citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori  undici  unita',  riservate  agli  esperti della Polizia di Stato,  corrispondenti  agli  esperti  nominati ai sensi del presente comma.

2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo, determinato  nella  misura  di  778.817  euro  per  l'anno  2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.


Art. 37.
(Disposizioni   relative   al   Comitato  parlamentare  di  controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita'  di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30  settembre  1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare  di  controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di  vigilanza  sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia   di   immigrazione"  sono  altresi'  attribuiti  compiti  di indirizzo  e  vigilanza  circa  la concreta attuazione della presente legge,   nonche'   degli  accordi  internazionali  e  della  restante legislazione  in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo  presenta  annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.


Art. 38.
(Norma finanziaria)

1.  Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non  devono  derivare  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio dello Stato.

2.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato  in  euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno  2003,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1,  lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002,  130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per  l'anno  2004  e  117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara' inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 luglio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle  politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro  per le politiche comunitarie                               

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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