Menu

Tipografia

Il ricorso per il ripristino della pensione di inabilità revocata dall’INPS non deve essere preceduto da una nuova domanda amministrativa: lo ribadisce la Cassazione

In una recente ordinanza la Corte di Cassazione entra nel merito della procedura da seguire in caso di revoca da parte dell’INPS della pensione di inabilità quando vengono meno i requisiti sanitari, qualora ci si voglia rivolgere al giudice.

IL CASO

Nel caso specifico, un cittadino di Napoli si era visto revocare dall’INPS la pensione di inabilità per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, che aveva quindi portato alla mancata conferma della prestazione.
All’esito del provvedimento di revoca, l’uomo non aveva presentato nuova domanda amministrativa volta a ottenere la prestazione, ma si era rivolto direttamente al giudice. Di fronte al ricorso dell’uomo, la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva negato la pensione di inabilità in quanto, secondo la Corte, la domanda giudiziale era improponibile.
La Corte d’appello di Napoli aveva infatti applicato un orientamento per anni valido che prevedeva che in caso di revoca delle prestazioni di invalidità civile basata sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, era necessario presentare domanda amministrativa successivamente alla revoca: senza di questa non sarebbe stato possibile proporre domanda giudiziale.

LA SENTENZA DEFINITIVA

Ma la Corte di Cassazione alla quale si è rivolto il cittadino, a febbraio 2023 ha ribaltato la sentenza.
Nella sua ordinanza n. 3006/2023 la Corte di Cassazione precisa che in caso revoca della prestazione previdenziale da parte dell'INPS non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa, pertanto se l'INPS revoca la pensione di inabilità si può adire direttamente il giudice.
Questo perché, ricorda la Cassazione, la questione della prestazioni per invalidità civile basata sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite, che, pronunciandosi sull'interpretazione dell'art.4, co.3-quater d. I. n.323/96 (sent. 14561/22) - secondo cui "avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario" – hanno affermato il principio per cui: in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”;

Per questo motivo la Cassazione ha ritenuto infondata la statuizione di improponibilità della domanda giudiziale emessa dalla Corte d'appello.


Per approfondire:

la sentenza

Sentenza Sezioni Unite su ricorso invalidità

Potrebbe interessarti anche:

Importi pensioni invalidità 2023

Redazione

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione


Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy