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Riapertura dei centri diurni, accessi contingentati alle RSA per far visita ai parenti, deroghe all'obbligo di mascherine e distanza ammessa da accompagnatori o assistenti per persone con disabilità, tra le misure previste


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17 maggio 2020 contenente, negli 11 articoli e 17 allegati, le Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In estrema sintesi, il DPCM prevede:
·         Ok a spostamenti all’interno delle regioni senza autocertificazione
·         Ok a incontri con gli amici
·         Divieto assoluto di uscire di casa per chi è positivo al COVID oppure con sintomi riconducibili
·         Divieto di assembramento
·         Rispettare distanza di sicurezza di almeno 1 metro
·         Mascherina obbligatoria, da indossare sempre quando non si possono rispettare le distanze e sempre nei luoghi al chiuso accessibilial pubblico,inclusi i mezzi di trasporto. Tuttavia, si precisa che Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
·         Riapertura negozi al dettaglio e attività di cura della persona, bar, ristoranti
·         Apertura stabilimenti balneari
·         Ok alle messe
·         Ok allenamenti degli sport di squadra
·         Apertura musei
·         Dal 25 maggio apertura palestre, piscine e centri sportivi
·         Dal 15 giugno apertura cinema, teatri, attività ludiche ricreative per bambini

Per quanto riguarda la disabilità, all’articolo 1 si precisa che l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

All’articolo 3, recante Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, la lettera b:
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

Infine, è previsto lo specifico Art. 9 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità, che prevede la riapertura dei centri diurni e altri centri per disabili e deroghe all’obbligo di distanziamento quando non attuabile:
1. Le attività sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario socio-sanitario vengono riattivate secondo   piani   territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.


All’allegato n.8 vengono inoltre presentate le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19. Dal 18 maggio 2020, gli enti interessati avranno l’opportunità di avviare i percorsi per definire, sentiti i soggetti coinvolti e d’intesa con i gestori, la progettazione e l’organizzazione di attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.).Per quanto riguarda i bambini e ragazzi con disabilità, viene specificato che devono essere previste Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità:
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, dovrebbe essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, anche favorendo il rapporto numerico 1 a 1.Il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare i bambini e gli adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

Per approfondire
Il DPCM in Gazzetta Ufficiale 
Allegati

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Redazione

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