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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 14 luglio 2022 del Ministero della difesa: Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2022

La legge del 27 dicembre 2002, n. 288 (PDF, 66 KB), ha istituito un assegno mensile di durata annuale in sostituzione dell’accompagnatore militare o civile spettante ai grandi invalidi di guerra o per servizio affetti da particolari patologie.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore può essere richiesto:
-        dagli invalidi di prima categoria, pensionati per causa di guerra e per servizio, affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A n.1, A n.2, A n.3, A n.4 comma 2, A bis, B n.1, C, D, E n.1 della tabella E (assegni di superinvalidità) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
-        dai grandi invalidi di guerra insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
-        dai pensionati affetti da infermità di cui alle lettere B n.1, C, D ed E n.1 tenendo conto che il predetto assegno è corrisposto in misura ridotta del 50%.
Le istruzioni, i requisiti ed il modulo per la richiesta dell’assegno vengono stabiliti ogni anno con un apposito Decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

LE PROVVIDENZE PER IL 2022 – DECRETO
Per l’anno 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 14 luglio 2022 del Ministero della difesa dedicato alle Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2022.
Nel decreto si legge che alla data del 23 febbraio 2022, sono 213 i grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al D.P.R. n. 915/78, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore, per l'importo annuo complessivo di euro 2.300.400.
Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2022, pari ad euro 5.131.781, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidita' di cui alle lettere
A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma;
A-bis);
B), numero 1;
C);
D);
E), numero 1, della citata tabella E:
   a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
   b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

DOMANDA E TEMPISTICHE
Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della
legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, o dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2022. 
Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).

Per approfondire

Legge 288/2002

Decreto 14 luglio 2022

Redazione

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