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corridorio struttura sanitariaUn breve opuscolo per orientarsi rispetto al proprio diritto alla salute, per quanto riguarda l’accesso alle cure e alle prestazioni socio sanitarie, anche di tipo residenziale

 

 

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

L’articolo 32 della Costituzione Italiana pone quindi la salute tra i diritti fondamentali, diritto erogato attraverso l’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, per tramite delle  Regioni e delle Aziende sanitarie locali.

Diritti, appunto, che però talvolta i cittadini non conoscono, e che per questo possono incontrare difficoltà difficoltà nell’accesso alle cure e alle prestazioni socio sanitarie, anche di tipo residenziale. E’ il caso ad esempio di famiglie con persone anziane o non autosufficienti che, una volta dimesse dall’ospedale, non sanno come orientarsi per far sì che il diritto alle cure sia garantito al loro congiunto nelle forme previste dalla legge (ricordiamo che la cura può avvenire a casa, in ospedale, in strutture di riabilitazione e lungodegenza o in residenze sanitarie non ospedaliere o sociosanitarie come le RSA anziani).

Per fare luce su ciò che spetta di diritto ai cittadini, è stata aggiornata la Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie redatta da un gruppo di associazioni di volontariato della regione Marche. L’opuscolo contiene le normative nazionali e regionali che regolamentano l’organizzazione e la modalità di erogazione degli interventi, che possono aiutare a  orientarsi.


LEGGI E SALUTE - L’opuscolo parte dalla legislazione italiana, ricordando che dagli anni 50 lo Stato garantisce la cura di malattie croniche e acute.
Si riporta uno stralcio della legge 4 agosto 1955, n. 692 che cita: «l’assistenza sanitaria deve essere fornita, indipendentemente dalla sua durata, alle persone colpite da malattie specifiche della vecchiaia» e successivamente altre norme: Decreto del Ministri del lavoro del 21 febbraio 1956; Legge 12 febbraio 1968 n. 132, articolo 29; legge 13 maggio 1978, n. 180.
Si sottolinea, nell’opuscolo, che la legge 23 dicembre 1978, specifica che le ASL sono obbligate a provvedere alla «tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione». Le prestazioni devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano «le cause, la fenomenologia e la durata» delle malattie.  La legge finanziaria 2003, all’articolo 54, ha confermato i livelli essenziali di assistenza indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, rilevando al comma 2 che “Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate dall’allegato 1” ovvero anche gli interventi di riabilitazione e di lungo degenza, nonché quelli relativi alle attività sanitarie e socio sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti.

DIMISSIONI E CONTINUITA’ DELLE CURE – Ricordando il diritto alle cure che possono essere erogate non solo in strutture ospedaliere, nell’opuscolo ci si sofferma sul caso di dimissioni dall’ospedale di persone non autosufficienti, raccomandando di valutare con attenzione - soprattutto nel caso di instabilità clinica,
malattie croniche o invalidanti – le proposte formulate dalla struttura ospedaliera per garantire la continuità di cura al malato. Segnala l’opuscolo che “nel caso in cui venga proposto il rientro al domicilio o in strutture residenziali sociali o sociosanitarie ritenute inadeguate a garantire le cure necessarie (strutture che in tutto o in parte chiedono il pagamento della retta di degenza) (…)  ci si può opporre alle dimissioni o al trasferimento in altra struttura che appaia chiaramente inadeguata. Se l’ospedale o la casa di cura convenzionata insiste, ci si può opporre inviando ai responsabili sanitari una lettera raccomandata”.

La guida illustra poi le differenze tra ricovero ospedaliero in riabilitazione e lungodegenza (quelle, per intenderci, per la fase post acuta della malattia) – le quali  possono essere pubbliche o private – e strutture residenziali extraospedialiere sanitarie e sociosanitarie, sanitarie assistenziali e residenze protette. Su queste si specifica la regolamentazione per quanto riguarda il pagamento della retta.


Per approfondire gli argomenti, segnaliamo che a questo link si può consultare l’opuscolo (scaricabile anche in pdf).

 

PER INFO:

www.grusol.it


IN DISABILI.COM:

ASSISTENZA SANITARIA. LEGGI ALLA MANO, I DIRITTI DEI CITTADINI IN UNA GUIDA

 

 

Redazione

 

 

 

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