Aggiornate le cifre dal 1° luglio 2022 con aumenti dell’1,9%
Il Ministero del Lavoro ha provveduto a rivalutare, con alcuni aumenti, le cifre relative alle rendite INAIL per quanto riguarda le prestazioni per infortuni, inabilità e malattie professionali per i settori industria, marittimo, agricoltura. Le cifre così rivalutate, contenute in tre decreti del ministero (i numeri 108/2022, 106/2022, 102/2022), registrano un aumento dell’1,9%, e verranno applicate dal 1 luglio2022 al 30 giugno 2023.
Retribuzione annua per la liquidazione delle rendite
Per il settore industria la retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale è fissata a euro 84,67: i due limiti di calcolo delle rendite diventano pari a 33.021,30 e 17.780,70 euro annui, come limite massimo e minimo.
Per il settore marittimo, la retribuzione massima annua è pari a 47.550,67 euro per i comandanti e i capi macchinisti; 40.285,99 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 36.653,64 euro per gli altri ufficiali.
La retribuzione annua convenzionale perla liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1°luglio 2022,in € 26.837,14.
Mentre retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo Unico, o loro superstiti è di € 17.780,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
Assegno continuativo mensile
L’assegno continuativo mensile (di cui all’articolo 124 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è un assegno che spetta a coniuge e figli dei lavoratori già titolari di rendita diretta, deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale.
Nel decreto 106/2022 viene applicato ilcoefficiente di rivalutazione 1,019, portando quindi alle seguenti cifre dal 1 luglio 2022:
Agricoltura
Inabilità dal 50 al 59%: € 328,53
Inabilità dal 60 al 79%: € 460,93
Inabilità dall’80 all’89%: € 855,80
Inabilità dal 90 al 100%: € 1.318,48
Inabilità 100% + a.p.c € 1.904,74
Industria
Inabilità dal 50 al 59%: € 411,50
Inabilità dal 60 al 79%: € 574,23
Inabilità dall’80 all’89%: € 985,85
Inabilità dal 90 al 100%: € 1.397,11
Inabilità 100% + a.p.c: € 1.982,93
Assegno una tantum
l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2022, è fissato in € 10.742,76.
Assegno per l’assistenza personale continuativa
L’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1°luglio 2022, è fissato in €585,51. Ricordiamo che si tratta di una integrazione della rendita che, corrisposta mensilmente, non è soggetta a tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici. Durante i periodi di ricovero l’integrazione della rendita viene sospesa.
Assegno di incollocabilità
Nel decreto 102/2022 è indicata anche la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità: L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2022, è €268, 37euromensili.
Ricordiamo che l’assegno di incollocabilità viene erogato dall’INAIL ai lavoratori incollocabili al lavoro, ovvero che hanno riportato, a causa di un infortunio o malattia professionale, una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e che a causa di ciò, non siano più in condizione di svolgere un'attività di lavoro, né di essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria prevista dalla legge n. 68/1999.
Per approfondire
Decreto 102/2022
Decreto 106/2022
Decreto 108/2022
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