Menu

Tipografia
Cinque gli emendamenti presentati dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap: proposte che vanno a interessare la scuola, il lavoro e i LEPS

Il 16 gennaio la FISH è stata audita, per tramite del suo Presidente Vincenzo Falabella, dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato ed ha presentato cinque proposte di emendamenti al decreto milleproroghe (dl 198 del 29 dicembre 2022 (A.S. 452), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Le proposte di emendamenti avanzate dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap toccano vari ambiti: dalla scuola, con il PEI, al lavoro, con la richiesta di tutele per lavoratori con disabilità e caregiver, fino ai LEPS e la loroattuazione.
Di seguito, i 5 emendamenti presentati dalla FISH:

1.     Un’educazione inclusiva che parta dal Piano Educativo Individualizzato, la cui applicazione è ostacolata dall’attuale apparato organizzativo.
In relazione alle recenti riforme che hanno avuto oggetto il PEI, la FISH ritiene che i tempi siano troppo stretti per poterle mettere in pratica secondo il programma indicato (1 settembre 2025): bisogna infatti convertire gli attuali Verbali di accertamento e Diagnosi funzionali nei nuovi Verbali di accertamento e nei Profili di funzionamento .
Per questo la FISH ha proposto l’introduzione dell’Art. 5 bis nel D.L. 198/2022-A.S. 452, il quale prevede che:
Nel periodo transitorio di questo passaggio – comunque non oltre il 1° settembre 2025 – le certificazioni di disabilità di alunni e studenti con disabilità intellettiva, redatte ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, sono da considerarsi a tutti gli effetti aventi un livello di restrizione della partecipazione “molto elevato”. Pertanto il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), in sede di Verifica finale o di redazione del PEI provvisorio, ai fini della formulazione di proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari, in assenza del nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento, valuterà le entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione, tenendo conto dei fattori ambientali implicati, secondo il livello massimo previsto.
Nel caso di alunni e studenti con altre disabilità, certificati ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 104/1992, e di alunni e studenti con disabilità sensoriali, qualunque gravità essi presentino, in assenza del nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) procederà, per tutto il 2023, a redigere una proposta di valutazione della Sezione 4 del Verbale di accertamento, di cui al DM del Ministero della Salute n.182 del 2020 sottoscritta dal rappresentante dell’unità di valutazione multidisciplinare della ASL

2.     Una proroga di accesso al lavoro agile per i lavoratori con disabilità ed i loro caregiver per garantire il diritto stesso al lavoro, che altrimenti sarebbe minato.
Il secondo emendamento proposto dalla FISH chiede, in sostanza, la proroga della possibilità del ricorso al lavoro agile per i lavoratori con disabilità, certificati dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104, e una priorità allo stesso per i loro caregiver.
La FISH, nello specifico, chiede questa aggiunta all’articolo 1 del D.L. 198/2022 -A.S. 456: Ai lavoratori portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3° legge 104/02, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita – spetta sino al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile.
Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che rispetto ai lavoratori di cui sopra assumano la qualifica di caregiver familiare di cui allo schema di Disegno di Legge recante delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e non autosufficienti, anche in attuazione della missione 5 componente 2, riforma 2 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, spetta sino alla stessa data una priorità di accoglimento rispetto a domande dagli stessi presentati per l’accesso al lavoro agile.
L’eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per entrambe le situazioni di cui al comma precedente, dovrà essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro dovrà, in particolare, fornire la prova dell’incompatibilità dell’adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al 1° comma del presente articolo rispetto all’organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell’attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell’eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l’adozione della suddetta tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa, facendo applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. d) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 18/09.

3.     La proroga della misura che equipara il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per lavoratori con L.104 (art.3 comma 3) o a particolare rischio
“Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
 legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente (…). Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto”.

4.     Garantire alle persone con disabilità le quote riservate quando si va a stabilire nuove assunzioni all’interno dei ministeri.
La FISH propone l’aggiunta di un altro comma all’articolo1:
Art 1 comma 23: Nello svolgimento e nell’attuazione delle assunzioni del personale ministeriale, così come indicate e determinate dal presente disegno di legge vengono rispettate le quote di assunzione delle persone con disabilità, in applicazione della legge 68/99 e del D. Lgs 151/2015.

5.     Per garantire l’implementazione dei Livelli essenziali di prestazione sociale e l’integrazione di questi con i Livelli essenziali di assistenza, sono necessarie assunzioni e stabilizzazioni di assistenti sociali.
La FISH propone la modifica del comma 19 dell’articolo 1 del D.L. 198/2022: Al fine di assicurare la realizzazione dei Livelli essenziali di prestazioni sociali, e dell'integrazione di questi con i Livelli Essenziali di assistenza, in attuazione della Missione 5 del PNRR, viene stabilita l’aumento degli assistenti sociali, in modifica dell’articolo 1 comma 797 ss della legge 178/2020, arrivando a garantire la presenza di un operatore sociale ogni 3.000 abitanti. Tale aumento si deve realizzare entro il 31 dicembre 2023.
Si stabilisce che a partire dal 31 marzo i nuovi dipendenti assunti per ricoprire il ruolo di assistente sociale siano assunti con contratto a tempo indeterminato


Redazione

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy