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soldiE’ diventata legge ed è entrata in vigore il 1 gennaio

La Legge Finanziaria (legge 191/2009 ) e la Legge di Bilancio (legge 192/2009), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore, rispettivamente, il primo e il 14 gennaio 2010.

Contestualmente, diventa operativa nel nostro Paese la riforma del bilancio pubblico (legge n.196 del 31 dicembre 2009). Con questa riforma, la finanziaria verrà sostituita dalla legge di stabilità . Grazie alla ripartizione della spesa per programmi d’ora in poi, si saprà con certezza la spesa effettiva sostenuta per singola voce ad esempio: istruzione, difesa, protezione civile etc. Nella legge di riforma è stato introdotto anche un meccanismo più rigoroso per il controllo degli incrementi di spesa.

Avvalendoci della competenza de Il Sole 24 ore vi presentiamo alcune delle voci più interessanti di questa Finanziaria. Lo speciale completo può essere consultato cliccando qui .

Blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione (articolo 2 commi da 196 a 200)
Novità in materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni. Possibilità , per il triennio 2010-2012, che i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo specifiche modalità , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente. Autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni per l'anno 2011 e di 600 milioni a decorrere dall'anno 2012. Oneri a valere sul Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell'Economia nonché, per una quota, a decorrere dall'anno 2012 (529 milioni), a valere sulla tabella A relativa al ministero dell'Interno.

Enti locali, riduzione del contributo (articolo 2, commi da 173 a 178)
Riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni di euro per le province e a 12, 86 e 118 milioni per i comuni. La riduzione, proporzionale alla popolazione residente, riguarda gli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei consigli; essa è effettuata con decreto del ministro dell'Interno. In relazione alla riduzione del contributo ordinario agli enti locali, è disposta una riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali. Viene determinato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente a un quarto dei consiglieri comunali e a un quinto degli assessori provinciali. A differenza dell'emendamento 2.1375 che era formulato in termini facoltativi, ora si obbliga i comuni a sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali). Nell'ambito di questa disposizione prescrittiva è prevista la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3mila abitanti, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori. Prevista la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30% delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra livello del mare). Le riduzioni di spesa confluiscono nel fondo, istituito dall'articolo 7-quinquies del Dl. 5/2009, per interventi urgenti e indifferibili del ministero dell'Economia.

Frodi per invalidità civile (articolo 2, comma 149)
Ulteriore programma di accertamento, da parte dell'Inps delle frodi per invalidità civile: previste 100mila verifiche in più.

Meno tasse a famiglie e pensionati a basso reddito (articolo 1, comma 4)
Si chiarisce espressamente che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzate nel 2010 rispetto alle previsioni contenute nel Dpef 2010-2013, sono destinate, al fine di fronteggiare la diminuzione domanda interna, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Si tratta, va detto, di una sorta di "clausola di salvaguardia", presente, da anni, nella manovra di bilancio, che, finora, però, non ha mai alleggerito le imposte.

Patto per la salute (articolo 2, commi da 56 a 94)
Norme attuative del Patto per la salute per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Incremento di 584 milioni per il 2010 e 419 milioni per il 2011 rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente, mentre per l'anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento del 2,8% rispetto al livello di finanziamento individuato per il 2011. Lo Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nell'Intesa Stato-regioni. Rideterminata l'annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. Alle regioni sono infatti accreditate mensilmente le somme provenienti dal gettito dei tributi che concorrono al finanziamento della spesa sanitaria. La quota perequativa finanziata dall'Iva è invece corrisposta in via definitiva soltanto dopo la determinazione del Cipe e previa intesa sulla sua ripartizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni. Nelle more, il fabbisogno determinato dalla spesa sanitaria corrente è sostenuto dalle anticipazioni di tesoreria corrisposte a ciascuna regione in proporzione alla pre-determinazione provvisoria delle somme ad esse spettanti. La disciplina disposta per il triennio 2010-2012 assume come parametro di riferimento delle anticipazioni le maggiori somme stabilite dal comma precedente (57) in attuazione di quanto convenuto con le regioni nel nuovo Patto per la salute. La percentuale ordinaria delle anticipazioni è confermata al 97% delle somme spettanti ed è determinata al 98% per le regioni virtuose (adempienti rispetto alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa previste dalla normativa vigente). Per queste ultime è lasciata facoltà al ministero di aumentare ulteriormente quella percentuale «compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica». Confermate le disposizioni che, nelle more dell'intesa espressa dalla Conferenza, riferiscono l'anticipazione al valore della quota spettante a ciascuna regione in base all'assegnazione del secondo anno antecedente quello di riferimento e le disposizioni che autorizzano il tesoro alle compensazioni derivanti dalla mobilità sanitaria fra regioni e alla mobilità sanitaria internazionale. Aumenta di un miliardo, da 23 a 24 miliardi, l'importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia (articolo 20 della legge 67/1988), fermo restando che la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata all'effettiva disponibilità delle somme in bilancio. Le risorse per investimenti nel settore sanitario possono essere utilizzate dalle regioni per migliorare le procedure contabili sottostanti ai bilanci delle aziende sanitarie. In relazione alla spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale viene ridefinita la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Ssn, disponendo che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4% rispetto a quella del 2004. L'aggregato di spesa è definito in modo ampio e sono previste particolari modalità di calcolo escludendo dal computo alcune voci specificamente definite. Previsti alcuni adempimenti per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del Ssn, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l'efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti: la verifica del raggiungimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti è affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto dall'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Per il triennio 2010-2012, per l'applicazione delle misure sancite in tema di concorsi e assunzione di personale dai commi 10-13 del decreto legge 78/2009, i vincoli finanziari previsti per le amministrazioni interessate, si devono riferire, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della spesa introdotte con i commi 61, 62 e 63. I commi da 65 a 81 recano la disciplina per le regioni che non garantiscono l'equilibrio economico sanitario. In particolare sono previsto automatismi ulteriori, rispetto a quelli fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione. Viene definito il livello dello squilibrio economico regionale rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari ‑¬â€˜-o superiore - al 5%, ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5% qualora la regione non sia in grado di farvi fronte, che comporta la presentazione di un Piano di rientro dai disavanzi sanitari, di durata triennale. I commi da 68 a 72 regolano le nuove procedure per la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro da parte delle regioni. In caso di valutazione positiva del Piano esso è approvato dal Consiglio dei ministri e immediatamente esecutivo (comma 69), mentre in caso di mancata presentazione o riscontro negativo sullo stesso il Consiglio dei ministri nomina il presidente della regione quale commissario ad acta per la predisposizione del Piano nei successivi trenta giorni e per la sua attuazione. La nomina del Commissario ad acta comporta l'automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari). In via generale la periodicità della verifica dell'attuazione del piano avviene con periodicità trimestrale ed annuale. La Regione ha l'obbligo di rimuovere eventuali provvedimenti, anche normativi, che risultino di ostacolo all'attuazione del Piano. L'approvazione del Piano e la sua attuazione consentono l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. I commi da 73 a 75 disciplinano i casi di inadempienza regionale rispetto all'attuazione del Piano, o del presidente della regione quale commissario ad acta per la predisposizione o attuazione del Piano, prevedendo da parte dello Stato l'adozione di tutti gli atti necessari nell'esercizio del potere sostitutivo, compresa la possibilità di nominare uno o più commissari ad acta con esperienza nella gestione sanitaria. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano, riscontrato in sede di verifica annuale, con conseguente formazione di un disavanzo sanitario, vengono altresì previste misure specifiche tra le quali l'incremento automatico delle aliquote fiscali regionali (comma 76). La nuova disciplina viene estesa anche alle regioni che al momento dell'approvazione della legge abbiano già avviato le procedure relative al Piano di rientro. Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate. Sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai Piani di rientro. Alle regioni interessate dai Piani è consentito utilizzare le risorse Fas a copertura dei debiti pregressi. Alle regioni sottoposte ai Piani per l'esercizio finanziario 2009 è consentita l'applicazione degli automatismi fiscali. I commi da 82 a 87 recano la disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto ad adempimenti diversi dall'equilibrio economico nel settore sanitario. Prevista la predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato al fine di recuperare le inadempienze. La sottoscrizione e attuazione dell'Accordo costituiscono condizione per l'accesso al maggior finanziamento da parte dello Stato. Vengono previste verifiche periodiche dell'attuazione del Piano e stabilite norme transitorie per le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere l'Accordo entro il 31 dicembre 2009. Prevista un'anticipazione di liquidità - pari a 1.000 milioni di euro ‑¬â€˜ da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Il rimborso dell'anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Con riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti - dirette, in particolare, a recuperare a favore del Servizio sanitario nazionale il valore degli extra sconti riguardante i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008 - di cui all'articolo 13 del decreto legge 39/2009, viene chiarito che il riferimento operato ai farmaci non coperti da brevetto attiene soltanto al brevetto sul "principio attivo". Proroga di un anno del termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private. Proroga al 31 dicembre 2011 del termine per rilascio della carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi, anche ai titolari di carta d'identità elettronica. Incrementato di 400 milioni per l'anno 2010 il fondo per le non autosufficienze. A decorrere dall'anno 2010, le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative, sono finanziate in appositi capitoli di spese obbligatorie, iscritti nello stato di previsione del ministero del lavoro, anziché nel Fondo nazionale per le politiche sociali, riducendo, conseguentemente, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito del trasferimento delle relative risorse ai pertinenti capitoli.

Più soldi per pensioni sociali e di invalidità (articolo 2, commi da 1 a 3)
Rimborso a Poste italiane per le riduzioni tariffarie all'editoria (articolo 2, comma 53-ter).
Consente, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009, la rimodulazione delle rate annuali con le quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri effettua il rimborso a Poste italiane Spa delle somme corrispondenti alle riduzioni tariffarie praticate da Poste Italiane Spa agli editori per la spedizione dei prodotti editoriali. Conseguentemente le somme versate all'entrata del bilancio e riassegnabili nell'anno 2009, non ancora riassegnate alla data di entrata in vigore della norma in esame, sono acquisite per l'importo di 45 milioni di euro. L'entrata in vigore della norma è fissata alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge Finanziaria.

Rimborso ai comuni delle minori entrate Ici (articolo 2, commi 117 e 118)
Intervento in tema di rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'Ici a seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 dal decreto legge 93/2008. Prevista l'integrazione dello stanziamento originariamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del Dl 93/2008 ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate Ici, di ulteriori 156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009. Soppressa la disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del rimborso ai comuni da parte del ministro dell'Interno, con proprio decreto.

Ripartizione risorse scudo fiscale (articolo 2, comma 240 + elenco 1)
Vengono incrementate di 50 milioni di euro (da 50 a 100 milioni) le risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - finalizzato a enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza. Arrivano, poi, 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per garantire l'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell'Abruzzo dell'aprile 2009, gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la funzionalità del sistema giustizia. Le altre misure finanziate sempre dallo scudo fiscale sono: 130 milioni per gli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali, 400 milioni per il 5 per mille, 103 milioni per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo, 100 milioni per il fondo di solidarietà degli agricoltori, 400 milioni all'Università , 130 milioni per il sostegno alle scuole non statali, 400 milioni all'autotrasporto, 370 milioni per la stabilizzazione degli Lsu di Napoli, Palermo e occupati presso gli istituti scolastici.


Risparmi da reinvestire nel pubblico impiego (articolo 2, commi 15 e 16)
Sarà istituito un fondo ad hoc, presso Via XX Settembre, nel quale confluiranno gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese per il personale, accertati in sede di verifica sui dati di consuntivo al primo semestre 2010. Tale risorse, su proposta della Funzione Pubblica, saranno destinate a sviluppare produttività e merito nella pubblica amministrazione. A eccezione del comparto scuola, per a cui si continua ad applicare la specifica disciplina di settore, introdotta con la manovra estiva 2008, che, come noto, attraverso una complessa opera di riorganizzazione didattica e amministrativa, prevede per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2010, a 2,538 miliardi di euro per l'anno 2011 e a 3,188 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Una quota parte delle economie di spesa è destinata, e per l'esattezza nella misura del 30%, a incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.

FONTE

In DISABILI.COM:

La GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI 2009- 2010

ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE: LE NOVITà 

SIAMO ANCORA LIBERI DI DESTINARE IL 5 PER 1000?

[Redazione]

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