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Le istruzioni nella circolare dell’agenzia delle Entrate che risponde a un quesito e ricorda le regole per usufruire della detrazione Irpef del 19%

Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, ed è quindi utile ricordare quali spese i contribuenti con disabilità possono portare in detrazione. Ad esempio, può una persona con disabilità usufruire della detrazione del 19% (detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917 del 1986) se ha acquistato una auto all’estero?

A tale riferimento troviamo la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.3 dell’agenzia Delle Entrate, che specifica come siano agevolabili anche le spese mediche relative all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile delle spese sostenute in Italia.

CONDIZIONI
Naturalmente, anche se l’acquisto è stato effettuato all’estero, per poter usufruire della detrazione del 19% rimangono le condizioni previste dalla normativa italiana, ovvero, in riferimento all’acquisto di auto, la possibilità di beneficiare della detrazione:
- una sola volta in un periodo di quattro anni,
- per un solo veicolo
- su un importo massimo di spesa di 18.075,99 euro.
Nell'ipotesi in cui il contribuente usufruisca della detrazione per il veicolo acquistato all'estero, nel quadriennio successivo al suddetto acquisto non potrà, pertanto, acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia.

LA DOCUMENTAZIONE
La documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente (secondo quanto riportato nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 730 o Unico PF).
Si tratta di una agevolazione che può essere effettuata anche se ci sono

CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE
È opportuno rammentare, infine, che le agevolazioni relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
Inoltre, in base al comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nel caso in cui i veicoli acquistati dai disabili, oggetto della detrazione, siano alienati prima del decorso del termine di due anni dal loro acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta prevista in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.
Sarà compito del contribuente produrre all'amministrazione finanziaria, che ne faccia richiesta in sede di controllo, tutta la documentazione idonea a comprovare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti legislativi prescritti per poter usufruire della detrazione in esame.

Per approfondire:

Circolare Agenzia delle Entrate

Agevolazioni fiscali disabili

Su questo argomento leggi anche:

Modello 730 e spese per disabilità: istruzioni per detrazioni e deduzioni

Redazione

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