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Isee e compartecipazione alla spesa per la retta di una persona disabile in struttura: il TAR ha giudicato illegittimo il regolamento comunale di un Comune del milanese

Si torna a parlare di costi delle strutture sociosanitarie che ospitano persone con disabilità o anziane: la domanda è sempre la stessa: chi deve pagare le rette? Come si calcolano i costi? E’ prevista una compartecipazione del Comune qualora l’utente o la sua famiglia non siano in grado di provvedere?

AL riguardo, LEDHA segnala una nuova sentenza del TAR che condanna un Comune per non aver compartecipato alla spesa affermando di non potersi fare carico della retta dovuta alla struttura sociosanitaria in cui era ricoverata una persona con grave disabilità, richiamandosi a un articolo del codice civile. Il tribunale ha accolto il ricorso presentato dal Centro Antidiscriminazionedi LEDHA.

REGOLAMENTO COMUNALE ILLEGITTIMO
LEDHA segnala che il TAR della Lombardia (TAR) ha condannato il Comune di Cisliano, in provincia di Milano, per non aver rispettato la normativa regionale (legge Regione Lombardia n. 3 del 2008) e nazionale (Dpcm 159 del 2013) in materia di compartecipazione alla spesa dei servizi per le persone con disabilità.".Il TAR ha infatti giudicato illegittimo il regolamento comunale del Comune di Cisliano che, richiamandosi all'articolo 433 del codice civile, aveva affermato di non poter farsi carico della retta.

IL FATTO
Riporta LEDHA che la vicenda vedeva come protagonista un uomo con grave disabilità che viveva in una struttura socio-sanitaria. Il Comune di Clisiano aveva affermato di non poter farsi carico della retta dovuta alla struttura, richiamandosi all'articolo 433 del codice civile che considera i parenti di primo grado come "soggetti obbligati agli alimenti”.
A fronte di questa situazione, il fratello e amministratore di sostegno del signore in questione si è rivolto al Centro antidiscriminazione e, successivamente, assistito dall'avvocato Franco Trebeschi ha fatto ricorso al TAR.
 
LA POSIZIONE DI LEDHA
Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità ha insistito sul fatto che il Comune di Cisliano non poteva indicare regole diverse da quelle dettate dalla normativa nazionale sull'Isee al fine di determinare la capacità economica dell'assistito e -di conseguenza- la quota di compartecipazione alla spesa.
I legali, inoltre, hanno insistito sul fatto che era totalmente illegittimo far riferimento all'art 433 del codice civile come giustificazione per non far fronte alla compartecipazione alla spesa del servizio per l’utente."Addirittura si fa riferimento al diritto agli alimenti, che sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico ma che sono un diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile e azionabile solo dalla persone stessa, non dal Comune", commenta Laura Abet, legale del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi

ISEE ORDINARIO E SOCIO SANITARIO
Segnala LEDHA che casi come questo si sono ripetuti frequentemente negli ultimi anni in diversi Comuni lombardi: sebbene la normativa sia chiara, alle persone con disabilità viene ancora chiesto di presentare l'Isee ordinario invece dell'Isee ristretto per determinare i livelli di compartecipazione alla spesa.

Ricordiamo chel’ISEE socio sanitario (o “ristretto”) serve per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, come l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, l’ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio. In merito a queste prestazioni, le persone con disabilità maggiorenni possono scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario per il calcolo dell’ISEE, dichiarando così solo i suoi redditi e patrimoni.
Qui una nostra sintesi delle prestazioni con ISEE ordinario o ristretto.

LA SENTENZA
Spiega l'avvocato Francesco Trebeschi che nella sentenza si afferma ancora una volta che i Comuni non possono discostarsi dalla normativa nazionale sull'Isee. Aggiunge il legale: “E nel caso di questa sentenza è particolarmente significativo il fatto che il TAR abbia condannato il Comune anche al rimborso delle spese in giudizio a favore del ricorrente per un importo di 4mila euro. Proprio a voler segnare, diversamente dal passato, che ormai la giurisprudenza è univoca nel considerare tali questioni come evidente disapplicazione della normativa nazionale e come tale, sanzionabile non solo di dichiarazione di illegittimità ma anche non più passibile di compensazione delle spese, come invece con la PA spesso accade".
 
IL COMMENTO
"Sebbene siano passati quasi otto anni dall'entrata in vigore del Dpcm 159/2013 e molti Comuni siano stati condannati dal TAR Lombardia per non aver dato corretta attuazione alla normativa nazionale, il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi continua a ricevere segnalazioni di casi come quello di questo signore. Le persone con disabilità e le loro famiglie sono costrette a rivolgersi ai tribunali per vedere riconosciuti i propri diritti -commenta Alessandro Manfredi, presidente di LEDHA-. I Comuni hanno avuto a loro disposizione tutto il tempo necessario a recepire le normative regionali e nazionali. Casi come quello di Cisliano non dovrebbero più essere possibili".

Per approfondire:

https://ledha.it

Su questo argomento leggi anche:

Isee ristretto o ordinario per servizi disabili? Un chiarimento dall’INPS

Redazione

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