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Il bonus è di mille euro annui, ed è erogato dall’INPS per pagare asilo nido o forme di supporto alternative, di tipo domiciliare

La legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto alcune misure di sostegno al reddito delle famiglie; tra queste, all’articolo 1, comma 335, agevolazioni per la frequenza di asili nido (sia pubblici che privati) e l’introduzione di forme di supporto presso la propria  abitazione  in favore dei bambini  al  di  sotto  dei  tre  anni,  affetti  da  gravi patologie croniche, con l’erogazione di bonus a sostegno delle spese relative.

A normarne le disposizioni attuative, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2017, al quale fa riferimento la Circolare n. 88 pubblicata dall’INPS lo scorso 22 maggio.

CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE -  Sono stati così introdotte due misure di supporto alla famiglia con bambini in età di asilo:
1. Buono per pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati (art. 3)
2. Buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche sotto i tre anni (art. 4).
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede alla copertura delle spese sostenute dell’importo fino ad un massimo 1000 euro.

REQUISITI: I requisiti per richiedere i bonus sono stabiliti dall’Art. 1 del DPCM, e riguardano il genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che abbia:
- Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure. Se cittadino di Stato extracomunitario, è necessario essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- Residenza in Italia
- Per il contributo asilo nido: il richiedente deve essere il genitore che sostiene il pagamento della retta
- Per il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione: il richiedente  deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);

CONTRIBUTO ASILO: Il contributo viene erogato mensilmente, a fronte della documentazione che il genitore deve portare, attestante il pagamento della retta. Il contributo è valido per la copertura delle rette di asili sia pubblici che privati. Il bonus può essere richiesto per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2016,  vale 1.000 euro annui, in undici mensilità, pertanto per ogni retta mensile pagata e documentata il genitore avrà diritto ad un contributo mensile di importo massimo di 90,91 euro. Nel caso in cui la retta mensile sia inferiore a 90,91 euro il richiedente avrà diritto ad un contributo pari alla spesa sostenuta (ad esempio: una retta mensile di 80 euro darà diritto ad un contributo mensile di 80 euro).
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). Il bonus è cumulabile con i benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, della legge n. 232 del 2016.  Non può tuttavia essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi.

CONTRIBUTO BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE CRONICHE: Per sostenere le famiglie con bambini al di sotto dei tre anni, colpiti da gravi patologie croniche, è stato introdotta una seconda forma di bonus: a stabilirlo è l’art. 4 del DPCM. Si tratta di contributi a forme di supporto alternative al nido, presso la propria abitazione, per quei bambini che sono impossibilitati a frequentare gli asili nido  a causa di gravi patologie croniche. Anche in questo caso l’importo erogato è di massimo 1.000 euro annui, che l’INPS erogherà in un’unica soluzione a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Il premio è cumulabile con i benefici di cui all’art.1 commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016. 

REQUISITI BONUS SUPPORTO DOMICILIARE :  Il genitore che intende fare richiesta del bonus di supporto presso la propria abitazione per il figlio (di età inferiore ai 3 anni) impossibilitato a frequentare un asilo nido in quanto colpito da “grave patologie cronica” dovrà allegare, all’atto della domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione”. Vediamo quindi cosa si intende con questa definizione.
Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute. Ai fini del presente decreto si considera, dunque,  cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento.
Si sottolinea inoltre che non è sufficiente essere colpiti da patologia cronica, ma che essa deve essere grave, perché solo in quel caso comporta l’impossibilità di frequentare l’asilo. Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.

L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017 deve :
-      contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso)
-      attestare la impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.
Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio. Ove riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico Legali per le valutazioni di merito.
DECADENZA:
E’ importante ricordare che il genitore richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati  rispetto a quanto dichiarato nella domanda. In caso di perdita di uno di essi o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo, viene sospesa l’erogazione del contributo, a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza.

COME E QUANDO RICHIEDERE IL BONUS: La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017  al 31 dicembre di ogni anno tramite procedura online di acquisizione mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB  – Tramite il sito dell’INPS con PIN dispositivo, Sistema Pubblico di Identità  Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato –numero verde 803.164 (numero gratuito da  rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Enti di Patronato, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

I benefici sono erogati   secondo  l'ordine  di presentazione telematica delle domande, fino al raggiungimento del limite di spesa, che per il 2017 è fissato in 144 milioni di euro. Per gli anni a venire i limiti di spesa saranno di 250 milioni di euro per il 2018,  300  milioni  di  euro  per il 2019 e 330 milioni di euro annui a dal 2020.

Per approfondire

DPCM 17 febbraio 2017

Circolare INPS 22 maggio 2017
 

Redazione

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