Gli importi sono rivalutati annualmente dall’Istituto, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo
L’INPS ha aggiornato le tabelle per il calcolo degli importi dell’assegno per il nucleo familiare 2023, come previsto dalla normativa che li regola. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), stabilisce infatti che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT.
DURATA E ENTRATA IN VIGORE NUOVI IMPORTI
I nuovi importi entrano in vigore dal 1 luglio 2023 al 30 giungo 2024, per coloro che ancora percepiscono questa misura anche dopo l’entrata in vigore dell’assegno unico universale, da marzo 2022.
Ricordiamo infatti che l’ANF è stato sostituito dall’AUU, ma rimane valido ancora oper alcune categorie di beneficiari, ovvero nuclei con precisi requisiti e caratteristiche, composti da coniuge, fratelli, sorelle e nipoti.
LA CIRCOLARE N.55
L’INPS ha quindi pubblicato la circolare n. 55, del 9 giugno 2023, contenente le nuove tabelle ANF utili per il calcolo della prestazione, in relazione ai livelli di reddito delle diverse tipologie di nuclei beneficiari.
LE TABELLE
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, è risultata pari a + 8,1 per cento.
NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
NUCLEI FAMILIARI(*) SENZA FIGLI
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)
NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)
Per approfondire:
Circolare INPS n.55 del 9 giugno 2023
Redazione
