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Porta la data dell'11 maggio 2001, la circolare n. 46 dell'agenzia delle Entrate con cui vengono chiarite alcune agevolazioni per disabili introdotte dalla finanziaria di quest'anno. La novita' piu' significativa riguarda l'estensione dei vantaggi fiscali, (ai fini Iva, Irpef, bollo auto) anche alle vetture non adattate. A parte i disabili mentali, i sordomuti e non vedenti, per i quali lo si capiva dalla legge,la possibilità di poter usufruire delle agevolazioni anche per una comune autovettura non adattata, e' stata estesa ora anche ai disabili affetti da pluriamputazioni. L'elemento innovativo introdotto dalla circolare, e' l'aver sottolineato la differenza tra due tipologie di disabilita', quella che non necessita di vetture adattate, e la fascia dei cosiddetti disabili motori, che sono quelle persone che sono affette da una semplice limitazione permanente della capacita' motoria. Nella circolare l'agenzia per le Entrate specifica che sono confermate le regole in vigore fino ad oggi per quanto riguarda i disabili motori, ossia quelle che prevedono tuttora l'adattamento del veicolo, mentre non serve piu' l'attestazione di gravita' dell'handicap. Tuttavia l'esonero del requisito dell'adattamento scatta quando invece il disabile abbia ottenuto dalla commissione medica locale presso l'Asl, l'accertamento di gravita', con l'esplicitazione nella certificazione rilasciata che il disabile e' affetto da pluriamputazione o da grave difficolta' alla deambulazione. Nel caso del disabile psichico , oltre a questo tipo di certificato serve anche il certificato che attesta il diritto all' indennita' di accompagnamento. Le certificazioni possono essere attestate con l'autocertificazione del disabile stesso, oppure da parte della persona che ne esercita la patria potesta', purche' in precedenza la certificazione sia stata rilasciata dall'organo pubblico competente. Spetta ai disabili psichici e a quelli affetti da disabilita' per la quale non e' piu' richiesto l'adattamento, la stessa detrazione dell'Irpef prevista per l'acquisto di autocaravan. Per le tasse d'auto invece da questo anno vale il limite di cilindrata previsto agli stessi fini dell'agevolazione IVA, ossia massimo 2000 centimetri cubici di cilindrata se a benzina,e non oltre i 2800 centimetri cubici se a motore diesel. Per quanto concerne , l'Iva agevolata per l'acquisto degli accessori e degli strumenti per l'adattamento dei veicoli, l'agenzia per le Entrate ha chiarito nella circolare, che l'agevolazione non spetta per i comuni pezzi di ricambio relativi alle auto adattate, ma solo ai beni strettamente connessi alla realizzazione dell'adattamento.

Il testo integrale della circolare si trova sul sito: www.handylex.com

Antonella Prigioni - antonella@disabiliforum.com

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