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L'articolo 42 della Finanziaria varata dal Governo contiene delle insidie per i disabili.
La manovra emanata dal Consiglio dei Ministri, ed in attesa dell'approvazione di Camera e Senato, modifica nettamente le procedure di ricorso in caso di riconoscimento dell’invalidità, dell’handicap e della valutazione di disabilità legata all’integrazione lavorativa.
L'articolo 42, di fatto, abolisce il ricorso ammnistrativo: quindi, per fare ricorso, non resta che la strada giurisprudenziale ossia il tribunale. 
Per capire cosa di fatto cambia, vediamo qual è la differenza tra ricorso amministrativo e giurisprudenziale.
Il ricorso amministrativo è quello che viene presentato direttamente alla Commissione Medica Superiore con sede a Roma, non ha alcun costo e si può inoltrare senza l'assistenza di un avvocato. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di invalidità e la Commissione ha 180 giorni di tempo per esprimersi.
Passati i tre mesi, il ricorso si considera rigettato se la Commissione non esprime un parere.
Al disabile, a questo punto, non resta che andare dal giudice o rinunciare al ricorso.
Per il ricorso davanti al giudice serve ovviamente l'assistenza del legale e va presentata anche una perizia medico-legale.
E quest'ultimo è appunto quello che in termini legali si definisce ricorso giurisprudenziale.
Ciò che prevede l'art.42 della Finanziaria è appunto l'abolizione del ricorso amministrativo lasciando agli invalidi l'unica possibilità di ricorrere, presentandosi davanti al giudice.
Una prassi che significa necessariamente più spese e tempi più lunghi.
La Finanziaria prevede inoltre che nel dibattimento nelle cause di ricorso possa presentarsi come controparte anche il Ministero dell'Economia.
Insomma, l'iter di riconoscimento dell'invalidità rischia di essere più complesso ma non automaticamente più giusto.

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