La sanatoria degli extracomunitari chiama in causa il collocamento obbligatorio: primo appuntamento al prossimo 11 novembre (termine di scadenza anche della regolarizzazione), data entro la quale le imprese non in regola con la quota di riserva per effetto delle nuove occupazioni di stranieri potranno assumere i disabili.
Per esempio, l'impresa che per effetto della sanatoria superi i 35 dipendenti avendo in forza un solo disabile dovrà procedere all'assunzione del secondo disabile per rispettare la quota di riserva, nel termine di 60 giorni (11 novembre 2002) fissato dalla legge, che decorrono dalla data della nuova assunzione, ossia dal 10 settembre 2002.
E questa una delle conseguenze più interessanti della sanatoria degli extracomunitari introdotta dal dl n. 195/02, convertito dalla legge n. 222/02.
Sanatoria allo sprint finale
L'appuntamento, dunque, è al prossimo 11 novembre: entro quella data, infatti, è data la possibilità di avvalersi della procedura di regolarizzazione agevolata dei lavoratori extracomunitari irregolari.
Ai sensi del dl n. 195/02, tale possibilità è riconosciuta a chiunque, nell'esercizio di un'attività d'impresa, sia in forma individuale sia societaria, abbia occupato stranieri in posizione irregolare.
Con la sanatoria, il datore di lavoro regolarizza il rapporto di lavoro intrattenuto con lo straniero per il periodo antecedente al 10 settembre 2002; vale la pena ricordare che, ai fini dell'accesso alla sanatoria, è necessario che il rapporto di lavoro, seppure irregolare, sia durato almeno per il periodo dal 10 giugno al 9 settembre 2002, periodo che viene sanato con il pagamento del contributo forfetario di 700 euro.
A seguito della regolarizzazione, l'impresa stipula apposito contratto di soggiorno con lo straniero che ha effetto dal 10 settembre 2002: da tale data, cioè, decorrono tutti gli obblighi previsti dalla legislazione in relazione al lavoro subordinato (iscrizione sui libri obbligatori, pagamento dei contributi e dei premi ecc.)
Computo forza aziendale
Atteso che il dl n. 195/02 non lo esclude, la regolarizzazione (che, come detto, decorre dal 10 settembre 2002) rileverà nell'organico aziendale e lo straniero rientrerà nel computo della forza aziendale al fini dell'applicazione di particolari discipline previste da leggi o da contratti collettivi.
Ciò significa, allora, che gli extracomunitari regolarizzati andranno computati ai fini della legge n. 68/99 (collocamento obbligatorio); per la verifica dei limiti dimensionali per le imprese artigiane ai sensi della legge n. 443/85; per l'applicazione della tutela reale od obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo; e via dicendo.
Collocamento obbligatorio
La materia si fa alquanto interessante relativamente agli obblighi del collocamento obbligatorio, perché in questo caso la data di scadenza della sanatoria (11 novembre 2002) coincide con l'ultimo giorno utile per effettuare l'eventuale assunzione di disabile/i dovute per osservare la quota di riserva. A seguito della legge n. 68/99, la disciplina sull'obbligo della riserva è mutata: sono esclusi i datori di lavoro con un organico aziendale fino a 14 dipendenti; quelli che occupano da 15 dipendenti a 35 dipendenti sono tenuti ad avere un solo lavoratore disabile; quelli che occupato da 36 a 50 dipendenti devono riservare due posti ai disabili e, infine, le aziende con oltre 50 dipendenti devono avere in forza disabili pari al 7% dell'organico (si veda tabella).
Atteso che, per effetto della sanatoria, i rapporti di lavoro con gli extracomunitari decorrono dal 10 settembre 2002 deve dedursi che è da questa data che scattano anche gli adempimenti in merito al collocamento obbligatorio.
E diverse sono le situazioni che possono scaturirne per le imprese obbligate a computare nella forza aziendale gli stranieri regolarizzati:
a) se l'impresa era e resta, anche dopo la regolarizzazione, con un organico inferiore a 14 dipendenti non ci sono conseguenze: si rimane nella fascia degli esclusi;
b) se l'impresa ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, bisogna valutare tutte le assunzioni effettuate; se la regolarizzazione rappresenta la «prima assunzione» (ossia il 16° assunto), l'obbligo all'assunzione del disabile potrà avvenire entro un anno dal 10 settembre 2002, a cui si aggiungono altri 60 giorni per la richiesta (circolare lavoro n. 41/00); se invece la sanatoria riguarda più stranieri oppure un solo straniero ma che non rappresenta la «prima assunzione", l'impresa dovrà assumere un disabile entro 60 giorni dal 10 settembre, quindi entro l'11 novembre 2002;
c) parimenti, se l'impresa per effetto della sanatoria supera i 35 dipendenti, avrà tempo 60 giorni (termine: 11 novembre 2002) per coprire i posti riservati, assumendo i due disabili.
Le quote di riserva
Organico aziendale | Quote di riserva obbligatoria |
Più di 50 dipendenti | 7% dei lavoratori occupati |
Da 36 a 50 dipendenti | 2 lavoratori |
Da 15 a 35 dipendenti | 1 lavoratore (*) |
Fino a 14 dipendenti | Nessun obbligo |
(*) Per i datori di lavoro privati lobbligo scatta solo in caso di nuove assunzioni
[Da Bottinforma]