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La  sanatoria degli extracomunitari chiama in causa il collocamento obbligatorio: primo appun­tamento al prossimo 11 novem­bre (termine di scadenza anche della regolarizzazione), data en­tro la quale le imprese non in regola con la quota di riserva per ef­fetto delle nuove occupazioni di stranieri potranno assumere i di­sabili.
Per esempio, l'impresa che per effetto della sanatoria superi i 35 dipendenti avendo in forza un solo disabile dovrà procedere al­l'assunzione del secondo disabile per rispettare la quota di riserva, nel termine di 60 giorni (11 novembre 2002) fissato dalla legge, che decorrono dalla data della nuova assunzione, ossia dal 10 settembre 2002.
E questa una delle conseguenze più interessan­ti della sanatoria degli extraco­munitari introdotta dal dl n. 195/02, convertito dalla legge n. 222/02.

Sanatoria allo sprint finale

L'appuntamento, dunque, è al prossimo 11 novembre: entro quella data, infatti, è data la pos­sibilità di avvalersi della proce­dura di regolarizzazione agevola­ta dei lavoratori extracomunitari irregolari.
Ai sensi del dl n. 195/02, tale possibilità è riconosciuta a chiunque, nell'esercizio di un'attività d'impresa, sia in forma individuale sia societaria, abbia occupato stranieri in posizione irregolare.
Con la sanatoria, il datore di lavoro regolarizza il rapporto di lavoro intrattenuto con lo straniero per il periodo an­tecedente al 10 settembre 2002; vale la pena ricordare che, ai fini dell'accesso alla sanatoria, è necessario che il rapporto di lavoro, seppure irregolare, sia durato almeno per il periodo dal 10 giugno al 9 settembre 2002, periodo che viene sanato con il pagamento del contributo forfetario di 700 euro.
A seguito della regolarizzazione, l'impresa stipula apposito contratto di soggiorno con lo stranie­ro che ha effetto dal 10 settembre 2002: da tale data, cioè, decorrono tutti gli obblighi previsti dalla legislazione in relazione al lavoro subordinato (iscrizione sui libri obbligatori, pagamento dei contributi e dei premi ecc.)

Computo forza aziendale

Atteso che il dl n. 195/02 non lo esclude, la regolarizzazione (che, come detto, decorre dal 10 set­tembre 2002) rileverà nell'organi­co aziendale e lo straniero rien­trerà nel computo della forza aziendale al fini dell'applicazione di particolari discipline previste da leggi o da contratti collettivi.
Ciò significa, allora, che gli extra­comunitari regolarizzati andran­no computati ai fini della legge n. 68/99 (collocamento obbligatorio); per la verifica dei limiti dimensio­nali per le imprese artigiane ai sensi della legge n. 443/85; per l'applicazione della tutela reale od obbligatoria in caso di licenzia­mento illegittimo; e via dicendo.

Collocamento obbligatorio

La materia si fa alquanto interes­sante relativamente agli obblighi del collocamento obbligatorio, perché in questo caso la data di scadenza della sanatoria (11 no­vembre 2002) coincide con l'ulti­mo giorno utile per effettuare l'e­ventuale assunzione di disabile/i dovute per osservare la quota di riserva. A seguito della legge n. 68/99, la disciplina sull'obbligo della riserva è mutata: sono esclusi i datori di lavoro con un or­ganico aziendale fino a 14 dipen­denti; quelli che occupano da 15 dipendenti a 35 dipendenti sono tenuti ad avere un solo lavoratore disabile; quelli che occupato da 36 a 50 dipendenti devono riservare due posti ai disabili e, infine, le aziende con oltre 50 dipendenti devono avere in forza disabili pa­ri al 7% dell'organico (si veda tabella).
Atteso che, per effetto della sanatoria, i rapporti di lavoro con gli extracomunitari decorrono dal 10 settembre 2002 deve dedursi che è da questa data che scattano anche gli adempimenti in merito al collocamento obbligatorio.
E di­verse sono le situazioni che possono scaturirne per le imprese obbligate a computare nella forza aziendale gli stranieri regolarizzati:

a) se l'impresa era e resta, an­che dopo la regolarizzazione, con un organico  inferiore a 14 dipen­denti non ci sono conseguenze: si rimane nella fascia degli esclusi;

b) se l'impresa ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, bisogna valutare tutte le assun­zioni effettuate; se la regolarizza­zione rappresenta la «prima as­sunzione» (ossia il 16° assunto), l'obbligo all'assunzione del disa­bile potrà avvenire entro un anno dal 10 settembre 2002, a cui si ag­giungono altri 60 giorni per la ri­chiesta (circolare lavoro n. 41/00); se invece la sanatoria riguarda più stranieri oppure un solo stra­niero ma che non rappresenta la «prima assunzione", l'impresa do­vrà assumere un disabile entro 60 giorni dal 10 settembre, quindi entro l'11  novembre 2002;

c) parimenti, se l'impresa per effetto della sanatoria supera i 35 dipendenti, avrà tempo 60 giorni (termine: 11  novembre 2002) per coprire i posti riservati, assumen­do i due disabili.

Le quote di riserva
 

Organico aziendale

Quote di riserva obbligatoria

Più di 50 dipendenti

7% dei lavoratori occupati

Da 36 a 50 dipendenti

2 lavoratori

Da 15 a 35 dipendenti

1 lavoratore (*)

Fino a 14 dipendenti

       Nessun obbligo

 (*) Per i datori di lavoro privati l’obbligo scatta solo in caso di nuove assunzioni

[Da Bottinforma]

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