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E' una sentenza che ha un precedente importante e recente, e che conferma un importante diritto: pagare il giusto sui servizi di cui si usufruisce.
Un nuovo tassello di una battaglia che dal 2000 le persone con disabilità e le loro Associazioni - Anffas in testa - stanno portando avanti.

Ma veniamo ai fatti, partendo dalla sentenza 2.4.2008 n. 350 del Tar di Brescia, che ha annullato i regolamenti che disciplinavano la compartecipazione al costo dei servizi CSE, CDD e SFA dei Comuni di Cellatica, Gussago e Ome e dell’Assemblea dei Sindaci del distretto sociosanitario 2 dell’ASL di Brescia (che comprende anche i Comuni di Ospitaletto, Rodengo-Saiano, Castegnato, Travagliato, Berlingo, Torbole-Casaglia, Castelmella e Roncadelle).

Il D.Lgs 130/2000 aveva introdotto il principio in base al quale, ai fini della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari, la situazione economica di cui tener conto doveva essere solo quella dell’assistito e non quella del nucleo familiare in cui è inserito e che se ne fa carico.
In tutti questi anni, però, la maggior parte degli enti locali si è opposta all’applicazione di tale principio, trincerandosi dietro la mancata approvazione di un decreto attuativo.
La sentenza, che pur mantiene qualche elemento di criticità, assume un’importanza fondamentale, perché riconosce la fondatezza di molte delle rivendicazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie in materia di compartecipazione al costo dei servizi.

Il TAR di Brescia ha quindi ritenuto del tutto irragionevoli i regolamenti che prevedevano che le persone con disabilità partecipassero al costo dei servizi anche se privi di reddito, o in possesso di redditi inferiori al minimo vitale, o comunque minimi. I regolamenti comunali sono quindi stati annullati.
Non solo, i giudici hanno sottolineato la necessità che i comuni assumano le loro scelte in materia di partecipazione al costo dei servizi da parte dei cittadini svolgendo approfondite indagini che valutino le conseguenze della disabilità sul bilancio familiare.
E’ stato inoltre precisato che le provvidenze economiche erogate a titolo assistenziale (quali pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento) non costituiscono entrate, in quanto redditi esenti ai fini IRPEF, come già recentemente affermato anche dal TAR Milano con sentenza dell’8 febbraio 2008 n. 303 .

La pronuncia del TAR bresciano fa seguito alla sentenza dell’8 febbraio 2008 n. 291 del TAR Milano che, annullando i regolamenti del Comune di Milano, ha confermato il principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito e comunque l’impossibilità di chiedere contribuzioni a soggetti diversi dall’assistito, anche per i servizi residenziali.

INFO:

Anffas Brescia Onlus
Via Michelangelo, 405
25124 Brescia
tel 0302319071
fax 0302312717
info@anffasbrescia.it

Con questo articolo vi abbiamo presentato la precedente sentenza del Tar della Lombardia:
E SE I FAMILIARI BATTONO IL COMUNE DI MILANO IN TRIBUNALE... 
 

[Redazione]

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