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Riceviamo dal commercialista Antonio Sturaro (che ringraziamo) le seguenti note, di sicuro interesse per i naviganti, e le pubblichiamo con piacere. Le norme relative alle agevolazioni Iva previste per gli acquisti (o importazioni) di autoveicoli e motoveicoli da parte di soggetti disabili, per effetto dell’articolo 50 del collegato alla Finanziaria 2000 (legge 342 del 21 dicembre 2000), sono state unificate attraverso una sostanziale modifica della Tabella A allegata al DPR 633/1972, che ora raccoglie tutte le disposizioni Iva relative alle cessioni agevolate, con aliquota ridotta del 4%, di detti beni a soggetti portatori di handicap. La modifica, che estende tra l’altro le agevolazioni, esclusi i motoveicoli, ai soggetti non vedenti e ai soggetti sordomuti, e’ in vigore a partire dal 1° gennaio 2001. Inoltre l’articolo 30 comma 7 della Legge Finanzaria 2001, ha ulteriormente esteso la possibilita’ di applicare l’aliquota ridotta sugli acquisti di veicoli ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita’ tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Nell’esame dettagliato della normativa occorre fare una distinzione, per il diverso ambito oggettivo delle agevolazioni, tra soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti e soggetti non vedenti o sordomuti.
1 – Le cessioni agevolate con aliquota Iva ridotta del 4% a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti

1.1 - Ambito oggettivo dell’agevolazione

I motoveicoli e gli autoveicoli oggetto dell’aliquota Iva agevolata del 4%, di cui alla Tab. A, parte II, n. 31, allegata al DPR 633/1972, se destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, sono:

1) le motocarrozzette, definite come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

2) i motoveicoli per trasporto promiscuo, definiti come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

3) motoveicoli per trasporti specifici, definiti come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

4) autovetture, definite come veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;

5) autoveicoli per trasporto promiscuo, definiti come veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. o 4,5 t. se a trazione elettrica o batteria, destinati al trasporto promiscuo di persone e cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

6) autoveicoli per trasporti specifici, definiti come veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. In particolare, per quanto riguarda gli autoveicoli, l’agevolazione spetta se essi hanno una cilindrata non superiore ai 2000 cm cubici, se con motore a benzina, e non superiore ai 2800 cm cubici se con motore diesel. Inoltre, detti autoveicoli, anche se prodotti in serie, devono essere stati adattati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap. Peraltro, l’aliquota ridotta del 4% si estende anche alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche se non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento. Gli adattamenti devono essere annotati sulla carta di circolazione del veicolo. Il Ministero, a titolo esemplificativo, ha elencato quali possibili interventi soggetti all’agevolazione in esame, i seguenti adattamenti:

1) nella pedana sollevatrice ad azione meccanico-elettro-idraulica;

2) nello scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettro-idraulica;

3) nel braccio sollevatore ad azione meccanico-elettro-idraulica;

4) nel paranco ad azionamento meccanico-elettro-idraulico;

5) nello sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso del disabile nell'abitacolo;

6) nel sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;

7) nella modifica dei comandi di guida (come prescritti dalle commissioni mediche);

8) nel cambio automatico (purche’ prescritto dalle commissioni di cui al punto precedente).


1.2 - Soggetti interessati

I soggetti beneficiari delle agevolazioni Iva in esame, sono i soggetti handicappati con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale, nonche’ i familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Sono invece esclusi dall’agevolazione i soggetti diversi dalle persone fisiche (compresi quindi gli enti di volontariato che svolgono attivita’ di assistenza nei confronti dei soggetti disabili).


1.3 - Disposizioni antielusive

L’agevolazione si applica senza limite di valore per una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto o importazione del veicolo, fatto salvo il caso in cui risulti che il veicolo acquistato o importato con aliquota ridotta sia stato cancellato dal P.R.A. a norma dell’art. 103 del Codice della strada.

1.4 - Adempimenti per usufruire dell’aliquota Iva ridotta

SOGGETTO ACQUIRENTE – L’acquirente dell’autoveicolo o motoveicolo, interessato ad ottenere l’applicazione dell’aliquota Iva del 4%, deve esibire al cedente o all’ufficio doganale, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del veicolo:

a) fotocopia della patente speciale di guida, per chi ne e’ in possesso, ovvero richiesta di rilascio della stessa;

b) certificazione attestante l’invalidita’ comportante le ridotte o impedite capacita’ motorie

c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non sono stati effettuati acquisti di veicoli oggetto dell’agevolazione in esame e nel caso di cancellazione del veicolo, nel quadriennio dal P.R.A. certificato rilasciato dal detto ente;

d) atto attestante che il disabile e’ fiscalmente a carico (ove necessario)

SOGGETTO CEDENTE – Il cedente dei beni agevolati o il prestatore dei servizi di adattamento dei veicoli agevolati, deve emettere fattura su cui devono essere annotati, a seconda dei casi, gli estremi della legge di riferimento (articolo 50 della legge 342/2000 o numero 31 della Tab. A, parte III, allegata al DPR 633/1972). Analoga annotazione va fatta sulla bolletta doganale di importazione.


2 – Le cessioni agevolate con aliquota Iva ridotta del 4% a soggetti non vedenti o sordomuti

2.1 - Soggetti interessati
La legge 342/2000 ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2001, come e’ gia’ stato detto, alcune delle agevolazioni riguardanti gli invalidi con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti anche ai soggetti non vedenti o sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

2.2 - Ambito oggettivo

I beni oggetto dell’agevolazione, a differenza di quella prevista per gli invalidi con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, sono soltanto gli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cm. cubici se con motore a benzina e a 2800 cm. cubici se con motore diesel, essendo pertanto esclusi i motoveicoli. Ai fini dell’agevolazione, non e’ invece richiesto che gli autoveicoli siano dotati di specifici adattamenti.

2.3 - Disposizioni antielusive
Si applicano le stesse disposizioni antielusive previste per gli acquisti agevolati degli invalidi con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti.

2.4 - Adempimenti per usufruire dell’aliquota Iva ridotta

In assenza, per il momento, di istruzioni ministeriali sull’estensione dell’agevolazione in esame ai soggetti non vedenti o sordomuti, si presume che gli adempimenti a cui sottoporsi da parte di acquirenti e cedenti degli autoveicoli con aliquota Iva del 4% siano similari a quelli richiesti per gli acquisti agevolati degli invalidi con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti.

3 - Estensione dell’aliquota del 4% agli acquisti di veicoli da parte degli handicappati psichici e mentali

Come anticipato in premessa, l’aliquota Iva ridotta del 4%, prevista per gli acquisti di veicoli da parte di soggetti con ridotte capacita’ motorie permanenti (o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico), viene estesa, in virtu’ dell’articolo 30, comma 7, della Legge Finanziaria 2001, anche ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita’ tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita’ di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, A differenza dagli acquisti effettuati da soggetti con ridotte capacità motorie permanenti, non e’ richiesto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, che i veicoli acquistati dai soggetti sopra indicati siano adattati a specifiche esigenze del portatore di handicap. La novita’ in esame, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2001.

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