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La Cassazione ricorda che a stilare il giudizio di non idoneità alla mansione per aggravamento delle condizioni di salute deve essere la speciale Commissione integrata: non basta il medico aziendale

Sulla questione della “licenzi abilità” di un lavoratore disabile, anche a seguito di un  aggravamento delle sue condizioni di salute abbiamo già scritto nel passato
 E’ però utile tornare sulla questione, a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione, che con una sentenza ha stabilito che, nel caso di licenziamento per inidoneità a svolgere una mansione in seguito all’aggravarsi delle condizioni psico fisiche del lavoratore disabile, si tratta di azione illegittima se l’accertamento delle condizioni del lavoratore non viene effettuato dalla Commissione medica competente ma da un unico medico.

LA SENTENZA - La sentenza è la n. 10576/2017 e si rifà a quanto stabilito dalla Legge 104/92  rispetto alla composizione delle commissioni deputate, ribadendo che non è sufficiente l’accertamento svolto dal medico di sorveglianza aziendale, ma occorre seguire il dettato della L. 104 per accertare correttamente le condizioni di salute del lavoratore.

IL CASO SPECIFICO – Il processo è partito dal ricorso di un lavoratore con disabilità palermitano che era stato licenziato per inidoneità a svolgere le sue mansioni di addetto ai servizi generali. I giudici di primo grado e appello avevano respinto la richiesta del lavoratore di annullare tale decisione ritenendo non rilevante il fatto che a formulare il giudizio di non idoneità non fosse stata la Commissione ma da un medico competente.

NON BASTA IL MEDICO AZIENDALE - Le sentenze di primo grado e d’appello sono state ribaltate dalla decisione della Corte di Cassazione che ha rinviato la causa al Giudice di secondo grado affinchè si pronunci nuovamente sulla questione. La motivazione sta nel fatto che il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro col lavoratore disabile (assunto per far fronte agli obblighi sul collocamento obbligatorio), solo nel caso in cui, se la motivazione è inidoneità, questo sia un giudizio espresso dalla speciale Commissione integrata. Solo dopo che la Commissione abbia accertato “la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria” è possibile, da parte del datore di lavoro, risolvere il rapporto di lavoro delle persone con disabilità obbligatoriamente assunte, portando come motivazione l’inidoneità alle mansioni a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di salute.

Per approfondire:

Il testo della sentenza

In disabili.com:

Si può essere licenziati perchè si è divenuti disabili?

Legittimo licenziare chi usa impropriamente i permessi lavorativi ex Legge 104

Redazione

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