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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le modalità attuative della nuova Banca Dati sul collocamento mirato, per l'occupazione dei lavoratori con disabilità

Torniamo a parlare di lavoro e disabilità, dopo la notizia dei giorni scorsi della pubblicazione delle nuove Linee Guida per il collocamento mirato, stilate permigliorare gli strumenti deputati a favorire l’occupazione delle persone disabili. Stavolta ci soncentriamo su uno degli strumenti annunciati con le linee guida, ovvero la nuova banca Dati sul collocamento mirato.

A distanza di 5 anni del decreto legislativo 151/2015, che all’articolo 8 ha modificato l’ articolo 9 della legge 68/1999, è stato infatti pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale il decreto, a firma Orlando, che ne individua le disposizioni attuative. Nel 2015 ild.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 definiva i dati da trasmettere e le modalità attuative di una nuova Banca dati che, nelle intenzioni, sarà una raccolta sistematica dei dati che mette in rete tutti gli attori (lavoratori, datori di lavoro, Centro per l'impiego, INPS; Regioni, Inail, ecc), in modo da migliorare adempimenti, controlli, monitoraggio e la valutazione degli interventi  previsti dalla stessa legge 68/1999 sul Collocamento mirato dei,lavoratori con disabilità.

Che dati saranno contenuti
Come contribuiranno i soggetti coinvolti nella nuova Banca dati sul collocamento mirato? In questo modo:
- I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati:

  • i prospetti informativi (di cui al comma 6)
  • le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati.
  • Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della legge.
- Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative a:  
  • - sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68
  • - esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, legge 12 marzo 1999, n. 68
  • - convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  • soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1,
  • gli avviamenti effettuati.

- L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13.

- L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi   in   materia   di reinserimento e di integrazione lavorativa delle   persone   con disabilità da lavoro.

- Le regioni alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonchè ai sensi dell'articolo 14.

Chi potrà accdere alla banca dati
Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili a:
- regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato   con   riferimento   al   proprio   ambito territoriale di competenza,
- Ispettorato nazionale del lavoro (INL) per le attività di vigilanza e a quelle connesse all'irrogazione dellesanzioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 68 del 1999;
- ANPAL, cui sono conferite le funzioni di coordinamentonella gestione del collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del1999;
- Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza delConsiglio dei ministri, limitatamente ai dati concernenti i datori dilavoro pubblici,;
- datori di lavoro pubblici e privati, limitatamente ai propri dati;
- persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato che, limitatamente alla consultazione dei propri dati, potrannoaccedere attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID)o attraverso la Carta di identita' elettronica (CIE).

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Per approfondire:


Testo completo del decreto

Redazione

 

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