Menu

Tipografia

Nuovi importi degli indennizzi del danno biologico. La rivalutazione annuale riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022 sarà liquidata d’ufficio

Il 15 settembre 2022 l’INAIL ha pubblicato la circolare n. 35 del 2022, contenente la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche che spettano come indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rispetto all’anno precedente. Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d’ufficio.

COS’È L’INDENNIZZO PER DANNO BIOLOGICO
Nel caso in cui in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale il lavoratore abbia subito una invalidità tra il 6% e il 15%, l’INAIL riconosce una tantum una somma quale “’indennizzo in capitale del danno biologico”. La somma erogata varia in base all’entità del danno subito e all’età del soggetto, sulla base di una specifica tabella i cui importi sono aggiornanti annualmente.
Le legge prevede che a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente.

RIVALUTAZIONE CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2022
Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2020 e il 2021 - pari all’1,9%. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 143, (allegato 1), su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico dell'1,9%, con decorrenza 1° luglio 2022.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

LA TABELLA A CUI RIFERIRSI
La tabella cui riferirsi è quella approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45. La nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale sostituisce quella prevista ai sensi del decreto ministeriale del 12 luglio 2000 e trova applicazione per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 commi 1121-1126. Per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2019 si applicano i valori capitali afferenti alla tabella vigente del danno biologico decreto ministeriale 23 aprile 2019; mentr per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 sono confermati gli importi dei valori capitali previsti dalle previgenti tabelle del danno biologico decreto ministeriale 12 luglio 2000, nonché i criteri applicativi utilizzati per il calcolo degli aumenti straordinari, a eccezione degli indennizzi in capitale corrisposti a seguito di richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019 e a seguito delle unificazioni dei postumi con ultimo evento la cui data è successiva al 1° gennaio 2019.

CASI DI RIVALUTAZIONE
La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022.
In particolare:

- per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2022.

- per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a
decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo4

- per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2022, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la
rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

- nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.
Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 2022, n. 143, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento
delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale
Per approfondire

PER APPROFONDIRE:

https://www.inail.it

precedenti circolari:
Circolare INAIL 18 maggio 2021

Allegato Circolare INAIL 18 maggio 2021


Potrebbe interessarti anche:

Le tabelle con percentuali di invalidità per patologie

Redazione


bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione



Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy