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Pubblicato il decreto che stabilisce l’aumento degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, con una rivalutazione dell’8,1%

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 105 del 2 agosto 2023, riguardante la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico che vengono erogate dall’INAIL in caso di infortuni sul lavoro, con decorrenza 1° luglio 2023, di cui alla delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 116 del 15 maggio 2023.
Gli importi degli indennizzi INAIL per danno biologico sono rivalutati nella misura dell’8,1%, a partire dal 1 luglio 2023.

COS’È L’INDENNIZZO IN CAPITALE PER DANNO BIOLOGICO
Nel caso in cui in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale il lavoratore abbia subito una invalidità tra il 6% e il 15%, l’INAIL riconosce una somma quale “’indennizzo in capitale del danno biologico”.
La somma erogata varia in base all’entità del danno subito e all’età del soggetto, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 12 luglio 2000, in una unica soluzione e in funzione dell’età e del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000. Dal 1° gennaio 2019 è in vigore per il triennio 2019-2021 la “Nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale (determina del Presidente n. 2 del 9 gennaio 2019, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 45 del 23 aprile 2019).

LA RIVALUTAZIONE 2023
Le legge prevede che a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente.

Dal 1 luglio 2023 gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico soni quindi rivalutati nella misura dell’8,1%,

MENOMAZIONI OLTRE IL 16%
Nel caso in cui la menomazione superasse il 16%, al lavoratore può essere riconosciuto anche un danno patrimoniale, poiché la menomazione può compromettere l’attività lavorativa futura. Per questo motivo, a titolo risarcitorio, al lavoratore viene erogata anche una rendita, che si calcola sulla base di:
-        una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000
-        una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m..

Per approfondire

Il decreto n.105 del 2 agosto 2023 (PDF)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 2000 

AGGIORNAMENTO 12 SETTEMBRE:
L'INAIl ha pubblicato la circolare n. 41 del 12 settembre 2023 che recepisce il decreto con le rivalutazioni, con allegato.

Redazione

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