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 Tra le novità contenute nella legge di bilancio 2019, l'abbassamento del grado minimo di invalidità per la avere una rendita in caso di assicurazione Inail per incidenti domestici

La legge di bilancio recentemente approvata ha introdotto delle novità da gennaio 2019, estendendo la tutela garantita dall'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Tale assicurazione, lo ricordiamo, è obbligatoria per tutte le persone che svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'abitazione in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione.

ABBASSAMENTO GRADO INVALIDITA’ - La novità principale riguarda l'abbassamento del grado di invalidità necessario per la costituzione della rendita, passato dal 27% al 16%. Questo significa che dal gennaio 2019 il grado di invalidità permanente (conseguita a seguito di incidente domestico) che dà diritto ad un riconoscimento è del 16%.

PRESTAZIONE UNATANTUM DI 300 EURO - Viene inoltre introdotta una prestazione una tantum pari a 300 euro quando l'inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%.

ASSEGNO PER ASSISTENZA CONTINUATIVA - In determinati casi è riconosciuto anche l’assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita per infortunio domestico che versano in una o più delle gravi condizioni menomative elencate nella tabella (Allegato n. 3) del Testo unico (dpr 1124/1965) e che hanno quotidiana necessità di assistenza.
L’assegno costituisce un’integrazione della rendita e viene corrisposto mensilmente. Non è soggetto a tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici. Il suo importo, pari a 539,09 euro nel 2018, è rivalutato ogni anno con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

PIU’ BENEFICIARI - La nuova normativa, inoltre, ha esteso di due anni l'età dei beneficiari della tutela assicurativa, che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.

L’IMPORTO DA VERSARE - Come chiarito dalla circolare Inail n. 2 del 22 gennaio, in attesa del decreto di attuazione delle nuove misure – che dovrà essere adottato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del presidente dell'Inail – l'importo da versare entro il prossimo 31 gennaio ai fini del rinnovo dell'assicurazione contro gli infortuni domestici resta pari a 12,91 euro.
Il decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, per allineare l'importo annuale ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio. Rimangono invariate le modalità per ottenere l'esonero dal pagamento del premio previsto per i redditi più bassi.

L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE – Si ricorda che la legge 493/1999 stabilisce che è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che svolge in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico e che:

- ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

Qui tutte le info sull’assicurazione infortuni domestici

Per approfondire:

Allegato alla circolare

Circolare n. 2 del 22 gennaio 2019

Photo by rawpixel on Unsplash

Redazione

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