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Sospese anche tutte le attività formative di supporto alla riqualificazione

Sono molte le iniziative, economiche e non, che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020  ribattezzato DL #CuraItalia, raccoglie in favore di sanità, famiglie e imprese ma siamo sicuri che siano tutte positive per le persone con disabilità?

Accanto ad alcune tutele sacrosante, come il diritto al lavoro agile o l’aumento dei giorni di permesso lavorativo in base alle Legge 104/92, si rileva un aspetto che non rappresenta un’agevolazioni, anzi.

Stando a quanto si legge nel testo dell’Art. 40, infatti, “al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi (ndr fino al 18 maggio) dall’entrata in vigore del presente decreto […] gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, […], nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”.

L’Art. 7 della Legge 68/99 altro non è che quello che regolamenta le quote di lavoratori disabili o con minorazioni fisiche o mentali che ogni azienda dovrebbe assumere in rapporto al numero complessivo di dipendente: uno per le aziende con 15-35 assunti, due per le ditte con 36-50 dipendenti e il 7% del totale per tutte le realtà più grandi.

L’Art. 20 del D.Lgs. 150/15, invece, è quello che prevede l’obbligo per tutti i disoccupati di partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, generalmente gestiste dai centri per l’impiego locali o da enti di formazione accreditati.

Il risultato finale quindi è che possiamo tradurre il testo del DL con: eliminazione del vincolo per le aziende di assumere la quota prevista di lavoratori iscritti alle cosiddette categorie protette per il periodo compreso tra il 18 marzo e il 18 maggio, con un parallelo decadimento dell’obbligo per i disoccupati di partecipare ad attività formative che dovrebbero andare a supportarli nella ricerca di una ricollocazione, con una conseguente riduzione delle opportunità da cogliere anche al termine del periodo d’azione del Decreto.


PER APPROFONDIRE:

Testo completo del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020


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Alessandra Babetto



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