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La Corte Costituzionale non può estendere l’ambito dell’assicurazione contro il rischio infortunistico per invalidità permanente causata dalle attività di cura delle persone e dell’ambiente domestico (es. caregiver). Ma richiama il legislatore a individuare gli strumenti e le modalità per fruire di tali prestazioni. La sentenza

Segnaliamo una recente sentenza della Corte Costituzionale che, pur indirettamente, richiama il legislatore ad avere una maggiore attenzione anche ai caregiver familiari, in particolare nel caso di infortunio domestico con invalidità permanente causata dalle attività di cura delle persone.
La Corte, evidenziando nella sentenza che non è tra le sue funzioni e compiti quello di estendere l’ambito dell’assicurazione controil rischio infortunistico per invalidità permanente causata dalle attività di cura dellepersone e dell’ambiente domestico, richiama però il legislatore a intervenire su tale argomento, al fine di trovare gli strumenti e le modalità per estendere tali tutele.

IL CASO
La sentenza si riferisce al caso di una donna, titolare di assicurazione contro gli infortuni domestici, ex legge n. 493 del 1999 (Norme per la tutela della salute nelleabitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici) gestita dall’INAIL, morta a seguito di un grave incidente domestico occorsole presso l’abitazione dei genitori dove si era recata per prestare loro assistenza.
Il coniuge aveva quindi presentato ricorso al Tribunale ordinario di Vallo della Lucania che, pronunciando in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda di riconoscimento della rendita da infortunio domestico e dell’assegno funerario, già rifiutata dall’INAIL in quanto l’infortunio era intervenuto in un luogo diverso da quello in cui viveva e dimorava il nucleo familiare dell’assicurata.

LA POSIZIONE DELL’INAIL
Secondo l’INAIL, inoltre, il lavoro domestico-familiare non ha ricevuto nella norma un riconoscimento formale come attività lavorativa «in senso proprio», e, nel suo carattere «speciale», non inquadrabile né nel lavoro autonomo né in quello subordinato, esso non è assoggettabile alla previsione di cui all’art. 38, secondo comma, Cost., con la conseguenza che l’infortunio in ambito domestico non può essere equiparato all’infortunio sul lavoro.
Inoltre, l’INAIL sosteneva che la natura di strumento di «assistenza sociale», piuttosto che di «previdenza», della tutela del lavoro domestico ‒ che esclude l’applicabilità della disciplina degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - (…) risulterebbe provata dalla mancata previsione della cosiddetta automaticità delle prestazioni, che garantisce copertura assicurativa anche in mancanza del pagamento del premio da parte del prestatore di lavoro domestico-familiare.

LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI DOMESTICI
Nella sua sentenza, la Corte ha ripercorso l’excursus legislativo che ha portato alla norma in essere.
In particolare, si ricorda che il legislatore del 1999 ha provveduto ad istituire una forma assicurativa obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico, con il riconoscimento della invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico (Capo III, rubricato «Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico», articoli da 6 a11). La legge provvede quindi ad individuare, per richiamo a fasce di età, i destinatari della norma, e, insieme agli eventi assicurati, le percentuali di “inabilità permanente” cui riconoscere copertura assicurativa, il premio annuo, di importo assai contenuto (fissato in 25.000 lire, pari a 12,91 euro, e portato ad euro 24,00 annui dall’art. 1 , comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021») ed i soggetti onerati, prevedendo, altresì, un meccanismo che, per i non abbienti, pone a carico della fiscalità generale l’intero importo (articoli da 6 a 9).

La natura obbligatoria del mezzo, che diviene operativo se ed in quanto l’assicurato iscritto versi annualmente il premio prestabilito, lo sottrae al principio dell’automaticità della protezione, destinato, invece, a valere per tutti gli altri lavoratori, soggetti alla generale tutela previdenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

La legge n. 493 del 1999 ripartisce il rischio indennizzabile all’interno di una “solidarietà di categoria”, cosicché gli eventi coperti da garanzia assicurativa non ricomprendono tutti gli incidenti che si verificano negli ordinari luoghi di vita del soggetto assicurato, ma solo quelli che derivano «dal lavoro svolto in ambito domestico» (art. 1), nel riconosciuto valore sociale ed economico della prestazione.

L’infortunio indennizzabile resta così fissato in quello occorso all’assicurato impegnato, nella resa prestazione casalinga, in favore del/dei componente/i del nucleo familiare convivente nel medesimo ambiente domestico.

LA SENTENZA
Fatte queste premesse, la Corte Costituzionale, nella sua sentenza hadichiarato inammissibile la questione volta ad includere nella copertura assicurativaprevista dall’articolo 6 della legge 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelleabitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici) anche eventiverificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l’abitazione di “strettifamiliari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica”.

L’INVITO AL LEGISLATORE A LEGIFERARE IN MATERIA
Nella sentenza si afferma che l’estensione della copertura assicurativa auspicatadall’ordinanza di rimessione richiederebbe una riforma di sistema, inibita alla Cortee rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. Essa implica infatti una molteplicitàdi soluzioni praticabili quanto a soggetti e contesti assicurabili, all’esigenza dievitarne un utilizzo fraudolento, alla valutazione dell’operatività dell’ampliamentonella logica assicurativa di un sistema guidato dall’applicazione del metodo della
capitalizzazione dei contributi.
Il piano sul quale opera la legge in questione, ha sottolineato la Corte, è,infatti, quello dello strumento assicurativo a tutela di posizioni previdenziali insortein ambito domestico-familiare, e non già quello delle politiche di welfare statale, voltea tutelare il benessere della popolazione, anche attraverso il sostegno dei caregivers,impegnati in modo gratuito in favore delle persone non autosufficienti.

Tuttavia, conclude la sentenza, la doverosa attenzione e sensibilità ai temi dellasolidarietà e dell’aiuto rende necessario un forte richiamo al legislatore affinché larete sociale sia rinsaldata attraverso l’individuazione dei più idonei strumenti e dellepiù adeguate modalità di fruizione delle prestazioni di cui si tratta.

Per approfondire:

Il testo della sentenza n.202/2022

Circolare INAIL n. 09 del 22 febbraio 2001 su Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

Redazione

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