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SPECIALE 9 APRILE - VOTO ACCESSIBILE
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VOTO DOMICILIARE PER GLI 'INTRASPORTABILI'

Il decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, con una disposizione contenuta nell´articolo 1, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, il voto domiciliare.
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l´allontanamento dall´abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.
Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 15º giorno antecedente la data della votazione, (quindi entro il 25 MARZO) al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

  • una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l´abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
  • copia della tessera elettorale;
  • un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, “da cui risulti l´esistenza di un´infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all´elettore di recarsi al seggio”; il medesimo certificato potrà attestare altresì l´eventuale necessità di un accompagnatore per l´esercizio del voto.

Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un´attestazione dell´avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell´ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall´elettore, con l´assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SPECIFICA

 - Circolare del Prefetto Serra (prefettura di Roma) del 13 marzo 2006
Oggetto: elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.
- esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei Portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.
-  voto domiciliare

 - Legge 27 gennaio 2006, n. 22
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006)

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