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CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE QUADRO DI RIFORMA DELL’ASSISTENZA SOCIALE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, un decreto del Ministero del Lavoro riguardante i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge quadro di riforma dell’assistenza sociale, per interventi a favore di soggetti con handicap grave, privi dell’assistenza familiare.

Tutte le risorse finanziarie vengono assegnate alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, mentre potranno presentare domanda per la concessione dei contributi gli organismi non lucrativi di utilità sociale; organismi della cooperazione; organizzazioni di volontariato; associazioni ed enti di promozione sociale; fondazioni; enti di patronato ed altri soggetti privati, con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza a soggetti con handicap grave.

Sono finanziabili i progetti che prevedono l’apertura di nuove strutture di accoglienza, di dimensioni ridotte, tali da assicurare l’inserimento e l’accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare. Tali strutture dovranno essere ultimate entro e non oltre due anni dall’erogazione del contributo, che viene concesso a concorrenza della spesa prevista e comunque nel limite massimo di miliardi di lire per progetto.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno inviare, entro il 31 luglio di quest’anno, una relazione iniziale in cui vengono esplicitati i criteri utilizzati e l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento.

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 2 febbraio.

 

Soggetti con handicap grave privi dell’assistenza familiare
Il regolamento per l’erogazione dei finanziamenti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio u.s. il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi anche onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale purché abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave.

Sono finanziabili i progetti realizzabili in non più di due anni che prevedano l'apertura di nuove strutture di accoglienza dei soggetti in particolare:

a) acquisto, ristrutturazione, locazione di immobili;

b) acquisto e messa in opera di impianti e attrezzature, compreso l'arredamento;

c) avvio e prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio delle attività assistenziali, di tutela e sostegno.

Le strutture devono avere dimensioni ridotte tali da assicurare l'inserimento in un contesto di tipo familiare e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione, oltre ad avere requisiti non inferiori a quelli previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti locali per le strutture residenziali destinate all'assistenza di soggetti con handicap grave.

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